IL DIRIGENTE dell'Ufficio
                         di farmacovigilanza
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  parere  formulato  dal  Pharmacovigilance  Working Party
dell'EMEA  (Agenzia  europea  dei  medicinali) a maggio 2006 relativo
alla  modifica  degli  stampati  dei  medicinali contenenti ketorolac
nelle formulazioni ad uso sistemico;
  Visto  i  pareri  della  Sottocommissione  di farmacovigilanza resi
rispettivamente in data 6 novembre 2006 e 2 aprile 2007;
  Visti i pareri della Commissione tecnico--scientifica dell'AIFA del
13 dicembre 2006 e del 4 aprile 2007;
  Vista  la  propria determinazione 23 febbraio 2007 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 56 dell'8 marzo 2007, concernente la modifica
degli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni
a uso sistemico;
  Ritenuto   ai  fini  di  tutela  della  salute  pubblica  di  dover
provvedere  a  modificare  gli  stampati  dei  medicinali  contenenti
ketorolac nelle formulazioni ad uso sistemico;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione
all'immissione  in commercio di medicinali, autorizzati con procedura
di  autorizzazione  di  tipo  nazionale,  contenenti ketorolac, nelle
formulazioni  ad  uso  sistemico,  di  integrare gli stampati secondo
quanto  indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente
determina.
  2.  Le  modifiche  di  cui  al comma 1, che costituiscono parte del
decreto di autorizzazione rilasciato per ciascun medicinale, dovranno
essere    apportate    immediatamente    per   il   riassunto   delle
caratteristiche  del  prodotto e entro novanta giorni dall'entrata in
vigore  della presente determina per il foglio illustrativo. Entro il
suddetto   termine  le  confezioni  non  modificate  dovranno  essere
ritirate dal commercio.
  3.   Gli   stampati  dei  medicinali  contenenti  ketorolac,  nelle
formulazioni  ad  uso sistemico, autorizzati con procedura nazionale,
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
determina,  dovranno  riportare anche quanto indicato nell'allegato I
della presente determina.
  La   presente   determina,   che   sostituisce  la  precedente  del
23 febbraio   2007,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  56
dell'8 marzo   2007,  concernente  la  modifica  degli  stampati  dei
medicinali  contenenti  ketorolac nelle formulazioni a uso sistemico,
entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 13 aprile 2007
                                               Il dirigente: Venegoni