LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le " Tribune ", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, sia nella parte in cui disciplina i periodi relativi alle campagne elettorali, sia nella parte in cui individua al riguardo specifiche potesta' della Commissione; c) visti, quanto alla garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, alla tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, dell'obiettivita', completezza, lealta' ed imparzialita' dell'informazione, dell'imparzialita', della apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti d'indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997 e l'11 marzo 2003; nonche', quanto alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'atto di indirizzo della Commissione del 30 luglio 1997; d) visti, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, gli articoli 1, commi 1 e 5, e 20,comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; e) tenuto conto che sono state indette, o sono in procinto di esserlo, consultazioni elettorali che interessano una quota rilevante dell'elettorato nazionale, per il rinnovo di consigli provinciali e comunali; f) vista la normativa che disciplina tali consultazioni elettorali, ed in particolare la legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, il Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche, le leggi della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, 26 agosto 1992, n. 7, 15 settembre 1997, n. 35, la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche, la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, e successive modificazioni, la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, e la normativa alla quale essa fa rinvio; il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ", e successive modificazioni; g) consultata, nella seduta del 29 marzo 2007, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni elettorali amministrative programmate per il rinnovo di consigli provinciali e comunali, sia nelle Regioni a statuto ordinario sia nelle Regioni e Province autonome, nei mesi di maggio e giugno 2007. Esse si applicano, salva diversa disposizione di legge, dalla data della convocazione dei relativi comizi elettorali. 2. Le disposizioni del presente provvedimento: a) quanto alla programmazione locale, cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dell'ultima votazione necessaria all'elezione di organi che abbiano sede nel territorio della relativa Regione o Provincia autonoma; b) quanto alla programmazione nazionale, cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dell'ultima votazione che debba aver luogo sul territorio nazionale; c) non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non dovesse essere prevista alcuna consultazione elettorale.