LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
                      PER L'INDIRIZZO GENERALE
             E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
   a)  visti,  quanto  alla  potesta' di rivolgere indirizzi generali
alla  RAI e di disciplinare direttamente le " Tribune ", gli articoli
1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   b)  vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per  la  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione durante le
campagne  elettorali  e referendarie e per la comunicazione politica,
sia  nella  parte  in cui disciplina i periodi relativi alle campagne
elettorali,  sia  nella parte in cui individua al riguardo specifiche
potesta' della Commissione;
   c) visti, quanto alla garanzia della liberta' e del pluralismo dei
mezzi di comunicazione radiotelevisiva, alla tutela della liberta' di
espressione   di   ogni  individuo,  dell'obiettivita',  completezza,
lealta' ed imparzialita' dell'informazione, dell'imparzialita', della
apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, l'articolo 3 del
Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo
31  luglio  2005,  n.  177,  e  gli  atti d'indirizzo approvati dalla
Commissione  il  13  febbraio 1997 e l'11 marzo 2003; nonche', quanto
alla  tutela  delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle
trasmissioni televisive, l'atto di indirizzo della Commissione del 30
luglio 1997;
   d)    visti,    quanto    alla   disciplina   delle   trasmissioni
radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della
Commissione,  gli  articoli 1, commi 1 e 5, e 20,comma 2, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per
l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19
della legge 21 marzo 1990, n. 53;
   e)  tenuto  conto  che  sono  state indette, o sono in procinto di
esserlo, consultazioni elettorali che interessano una quota rilevante
dell'elettorato  nazionale,  per il rinnovo di consigli provinciali e
comunali;
   f)   vista   la   normativa   che  disciplina  tali  consultazioni
elettorali,  ed  in  particolare la legge nazionale 25 marzo 1993, n.
81,  e  successive  modificazioni,  il  Testo  Unico  delle leggi per
l'elezione  dei  consigli comunali nella Regione siciliana, approvato
con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n.
3,  e successive modifiche, le leggi della Regione siciliana 15 marzo
1963, n. 16, 26 agosto 1992, n. 7, 15 settembre 1997, n. 35, la legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, e
successive modifiche, la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 9
febbraio  1995,  n.  4,  e  successive  modificazioni, la legge della
Regione  Sardegna  17  gennaio  2005, n. 2, e la normativa alla quale
essa  fa rinvio; il decreto del Presidente della Giunta regionale del
Trentino-Alto  Adige  13  gennaio  1995,  n. 1/L recante "Testo unico
delle  leggi  regionali  sulla  composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali ", e successive modificazioni;
   g)  consultata, nella seduta del 29 marzo 2007, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
                               dispone
   nei   confronti  della  RAI  Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
                      (Ambito di applicazione).
   1.  Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle
consultazioni elettorali amministrative programmate per il rinnovo di
consigli   provinciali  e  comunali,  sia  nelle  Regioni  a  statuto
ordinario sia nelle Regioni e Province autonome, nei mesi di maggio e
giugno  2007. Esse si applicano, salva diversa disposizione di legge,
dalla data della convocazione dei relativi comizi elettorali.
   2. Le disposizioni del presente provvedimento:
   a)  quanto  alla programmazione locale, cessano di avere efficacia
il   giorno   successivo   allo   svolgimento  dell'ultima  votazione
necessaria  all'elezione  di  organi  che abbiano sede nel territorio
della relativa Regione o Provincia autonoma;
   b)   quanto   alla  programmazione  nazionale,  cessano  di  avere
efficacia il giorno successivo allo svolgimento dell'ultima votazione
che debba aver luogo sul territorio nazionale;
   c) non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere
ricevuta  esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non
dovesse essere prevista alcuna consultazione elettorale.