IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo  16  aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del
30  gennaio  1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26  maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente  alla  Comunita'  europea  dalla persona sotto indicata,
nonche'  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di
formazione;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n.  115/1992)  a  quella  cui  la persona interessata e'
abilitata  nel  Paese  che  ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1,
decreto legislativo n. 115/1992);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  decreto  legislativo  n.  115/1992)  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  il decreto direttoriale datato 5 gennaio 2006 (prot. n. 125)
che   subordina   al   superamento   di   misure   compensative,   il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la  nota  datata  7  marzo  2007,  con  la  quale  l'Ufficio
scolastico  regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto conoscere l'esito
favorevole   delle   suddette   misure   compensative  (tirocinio  di
adattamento);
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1.  Il  diploma  di  istruzione  superiore  «Laurea  in pedagogia -
specializzazione  insegnamento»  conseguita  il 1° luglio 1995 presso
l'Universita'  di  Varsavia  dalla  cittadina polacca Godzecka Alicja
Franciszka,  nata  a Zamiescie (Polonia) il 22 aprile 1970, integrato
dalla  misura  compensativa  di cui al decreto direttoriale citato in
premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  115,  e' titolo di abilitazione all'esercizio, in
Italia,  della  professione  di  docente  nelle  scuole di istruzione
primaria.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 23 marzo 2007
                                         Il direttore generale: Dutto