IL DIRIGENTE
                  dell'Ufficio di farmacovigilanza
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto   il   parere   della  Sottocommissione  di  Farmacovigilanza
dell'AIFA reso nella seduta del 12 marzo 2007;
  Visto  il  parere  della  Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA
reso nella seduta del 13-14 marzo 2007;
  Ritenuto   a  tutela  della  salute  pubblica  dover  provvedere  a
modificare  gli  stampati  delle specialita' medicinali contenenti il
principio attivo cefaclor/cefaclor monoidrato;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.  E'  fatto  obbligo  alle  aziende  titolari  di  autorizzazione
all'immissione  in  commercio delle specialita' medicinali contenenti
il  principio  attivo  cefaclor/cefaclor  monoidrato  autorizzate con
procedura  nazionale,  di  integrare  le  informazioni  del prodotto,
riassunto  delle  caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo,
secondo  quanto indicato nell'allegato I e II che costituiscono parte
integrante della presente determinazione.
  2.  Le  modifiche  di  cui al comma 1 - che costituiscono parte del
decreto  di  autorizzazione  rilasciato per le specialita' medicinali
contenenti  cefaclor/cefaclor  monoidrato - dovranno essere apportate
immediatamente  per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e
per  il  foglio  illustrativo  entro  novanta  giorni dall'entrata in
vigore della presente determinazione.
  3.  Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno piu' essere
dispensate  al  pubblico  confezioni  che  non  rechino  le modifiche
indicate  dalla  presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza
del  termine  indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate
dal commercio.
  La  presente  determinazione  entra  in vigore il giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 13 aprile 2007
                                               Il dirigente: Venegoni