IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta Asiago;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il   decreto  29 aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004, con il
quale  l'organismo  CSQA  Certificazioni  Srl,  con  sede  in  Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta Asiago;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  29 aprile  2004,  data  di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  Consorzio per la tutela del formaggio Asiago,
con nota del 14 dicembre 2006 ha comunicato di confermare l'organismo
CSQA   Certificazioni   Srl   quale   organismo  di  controllo  e  di
certificazione  ai  sensi  dei  citati  articoli 10 e 11 del predetto
regolamento (CE) n. 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta Asiago
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo CSQA Certificazioni Srl la predisposizione del piano di
controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella autorizzazione concessa con 29 aprile 2004, fino all'emanazione
del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo
CSQA Certificazioni Srl;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo CSQA Certificazioni Srl,
con  sede  in  Thiene  (Vicenza),  via  S. Gaetano n. 74, con decreto
29 aprile  2004,  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di
origine protetta Asiago registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96
del  12 giugno  1996, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.