IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art.  17,  comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della indicazione geografica protetta Nocciola di Giffoni;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 aprile  2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
127  del  1° giugno  2004,  con  il  quale  l'organismo IS.ME.CERT. -
Istituto  mediterraneo  di certificazione agroalimentare, con sede in
Napoli,  via  G.  Porzio  -  Centro  direzionale  Isola G/1, e' stato
autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla indicazione geografica
protetta Nocciola di Giffoni;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  29 aprile  2004,  data  di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato   che   l'Associazione   produttori  Nocciole-Tonda  di
Giffoni,  con  nota  del  31 gennaio 2007 ha comunicato di confermare
l'organismo  IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione
agroalimentare  quale  organismo  di controllo e di certificazione ai
sensi  dei  citati  articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n.
510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la indicazione geografica protetta Nocciola di
Giffoni anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione
agroalimentare la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  ministeriale 29 aprile
2004,  fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione
all'organismo  di  controllo  IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo IS.ME. CERT. - Istituto
mediterraneo  di  certificazione  agroalimentare, con sede in Napoli,
via   G.   Porzio   -  Centro  direzionale  Isola  G/1,  con  decreto
ministeriale   29 aprile   2004,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione geografica protetta Nocciola di Giffoni registrata con il
regolamento  (CE)  n. 2325/97 del 24 novembre 1997, e' prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo stesso.