IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1065/97 del 12 giugno 1997 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Terra d'Otranto;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio  2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
171  del  23  luglio  2004,  con  il  quale  la  Camera di commercio,
industria,  agricoltura  e  artigianato  di Lecce, e' stata designata
quale  autorita'  pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta Terra d'Otranto;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  6  maggio  2004,  data  di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  la  regione  Puglia,  non  ha ancora provveduto a
designare  l'autorita'  per  il  triennio  successivo  alla  data  di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine protetta Terra
d'Otranto  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuova struttura di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  6  maggio  2004,  fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di  commercio,  industria,  agricoltura e artigianato di Lecce oppure
all'eventuale nuova struttura di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  alla  Camera di commercio, industria,
agricoltura  e artigianato di Lecce, con decreto 6 maggio 2004, quale
autorita'   pubblica  incaricata  di  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di origine protetta Terra d'Otranto, registrata con il
regolamento  (CE)  n.  1065/97  del 12 giugno 1997, e' prorogata fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
stessa,  oppure  all'eventuale  autorizzazione  di altra struttura di
controllo.