IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto ministeriale del 5 giugno 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
143  del  23  giugno 2003 con il quale alla denominazione Sant'Andrea
Piemonte  o  S.  Andrea  Piemonte  e'  stata  accordata la protezione
transitoria a livello nazionale;
  Visto  il  decreto ministeriale del 7 aprile 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97
del  26 aprile 2004 con il quale l'organismo di controllo Bioagricoop
S.c.r.l.  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte;
  Vista  la  nota datata 21 giugno 2006, con la quale il Consorzio di
tutela   del   riso   Sant'Andrea  Piemonte,  con  sede  in  Santhia'
(Vercelli),   via  Svizzera,  chiede  che  venga  ritirata  presso  i
competenti  uffici della Comunita' europea l'istanza di registrazione
della denominazione Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte;
  Vista  la  nota protocollo n. 64543 del 21 giugno 2006 con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, ha
trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di
ritiro   della   richiesta   di   registrazione  della  denominazione
Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte;
  Ritenuto  che  si  sono  concretizzate  le condizioni preclusive al
mantenimento  dei  provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e
conseguentemente  l'esigenza  di  procedere  alla revoca dei predetti
provvedimenti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto
ministeriale  del  7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004
alla  denominazione  Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte per la
quale  e'  stata  inviata  istanza  alla  Commissione  europea per la
registrazione  come  denominazione di origine protetta, e' revocata a
decorrere dalla data del presente decreto.