IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del
21 aprile 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione  del
21 aprile 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione del
29 ottobre 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante
disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune  nel  settore del tabacco, in particolare il comma 1 dell'art.
5;
  Visto  il  decreto ministeriale del 14 marzo 2006, n. D/163, che ha
stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2006;
  Visto  l'andamento della produzione di ciascun gruppo varietale nel
2006;
  Considerata l'opportunita' di aumentare nel 2007 l'aiuto indicativo
di  alcuni  gruppi  varietali al fine di incentivarne la coltura e di
realizzare   un   incremento   produttivo   idoneo   a  corrispondere
maggiormente alla domanda del mercato;
  Ritenuta  la necessita' di dettare disposizioni urgenti per fissare
il livello indicativo dell'aiuto per il raccolto 2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
            Fissazione del livello indicativo dell'aiuto

  In  applicazione  dell'art.  5, comma 1 del decreto ministeriale n.
D/63  del  30 gennaio  2006, l'importo indicativo, per chilogrammo di
prodotto,  dell'aiuto  per  i  gruppi  di  varieta' di tabacco per il
raccolto 2007, e' fissato come segue:

=====================================================================
       Gruppo varietale        |     Aiuto indicativo (Euro/kg)
=====================================================================
01 - Flue Cured                |                1,92
02 - Light Air Cured           |                1,78
03 - Dark Air Cured            |                1,58
04 - Fire Cured                |                2,00
05 - Sun Cured                 |                0,22
07 - Katerini                  |                0,35

  1.  All'importo  dell'aiuto  indicativo  di  cui  al  comma 1  sono
applicabili    le    trattenute    previste   dagli   articoli 10   e
110-quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 marzo 2007
                                               Il Ministro: De Castro