Premessa.   Il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato
nel  Supplemento  ordinario  n.  10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18 gennaio 2001 e recante le modalita' procedurali per la concessione
delle  agevolazioni  previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n.   297,  dispone  che,  ai  fini  dell'ammissibilita'  ai  previsti
interventi   agevolativi,   il   proponente   deve   certificare   la
contemporanea  rispondenza  dei  dati  ufficiali dell'ultimo bilancio
approvato ai seguenti due parametri:

1) Parametro  di  congruenza tra capitale netto e costo del progetto,
cosi' definito: CN > (CP-I)/2.

  Ai  fini  del  calcolo  di  tale  parametro,  per  CN si intende il
capitale  netto  del  soggetto  proponente, quale risulta dall'ultimo
bilancio  approvato.  In  particolare,  lo  schema  di dichiarazione,
pubblicato  unitamente al predetto decreto, precisa che per tale voce
deve  farsi  riferimento  al  totale  del  «patrimonio  netto»,  come
definito  dall'art.  2424  del  codice  civile, al netto dei «crediti
verso  soci  per  versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e
dei  «crediti  verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli
utili».
  Inoltre,  per  CP  si  intende  la  somma dei costi complessivi del
progetto  indicati in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti
presentati dall'inizio dell'anno dallo stesso soggetto richiedente ai
sensi del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000.
  Per  I,  infine,  si intende la somma degli interventi ministeriali
gia'  deliberati  o  da  calcolarsi  nella misura minima prevista nel
decreto, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.

2) Parametro   di   onerosita'  della  posizione  finanziaria,  cosi'
definito: OF/F&60; 8%.

  Ai  fini  del  calcolo  di  tale parametro, per OF si intendono gli
oneri  finanziari  netti  annui  quali risultano dall'ultimo bilancio
approvato.  In particolare, il citato schema di dichiarazione precisa
che  per  tale  voce  deve  farsi riferimento al saldo tra «interessi
attivi  e  altri  oneri finanziari» e «altri proventi finanziari», di
cui  rispettivamente  alle  voci  C16  e  C17  dello  schema di conto
economico del codice civile.
  Per  F  si  intende il fatturato annuo del richiedente (al netto di
sconti,   abbuoni   e   resi),  quale  risulta  dall'ultimo  bilancio
approvato.  In particolare, il citato schema di dichiarazione precisa
che  per  tale voce deve farsi riferimento ai «ricavi delle vendite e
delle  prestazioni»  di  cui  alla  voce  A1  dello  schema  di conto
economico del codice civile.

Nuova metodologia di predisposizione del bilancio.

  Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 ha introdotto nel quadro normativo
dell'Unione europea l'utilizzo dei principi contabili internazionali,
conosciuti   anche   come   principi  IAS  (International  Accounting
Standards).
  Lo  stesso  Regolamento,  di  immediata  applicazione  negli  Stati
membri,   dal  1° gennaio  2005  obbliga  le  societa'  quotate  alla
redazione  dei  bilanci  consolidati  utilizzando i predetti principi
contabili internazionali.
  Inoltre,  gli  Stati  membri  hanno  la  facolta'  di prescrivere o
autorizzare  l'adozione  dei  medesimi  principi  nella redazione dei
bilanci  di  esercizio,  relativamente  alle  societa' quotate, e dei
bilanci  di  esercizio  e  consolidati,  relativamente  alle restanti
societa'.  In  Italia,  tale  facolta'  ha  trovato attuazione con il
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
  Le  societa'  obbligate,  o autorizzate, a redigere il bilancio (di
esercizio   o   consolidato)   utilizzando   i   principi   contabili
internazionali,  a  partire  dal  primo esercizio di adozione di tali
principi, devono abbandonare la normativa contabile interna in quanto
sono  vincolate  per  legge  ad  osservare  i soli principi contabili
internazionali  omologati  con  il  Regolamento  (CE)  n. 1725/2003 e
successive modificazioni.
  I  principi contabili internazionali, il cui scopo e' consentire la
redazione   di   un   bilancio  che  rappresenti  attendibilmente  la
situazione patrimoniale, finanziaria nonche' il risultato economico e
i  flussi  finanziari di una societa', introducono - tra l'altro - il
concetto   di  fair  value  (valore  equo)  di  operazioni,  fatti  e
condizioni che deve essere indicato nei bilanci in particolare quando
la  rappresentazione  puramente  contabile  di  operazioni,  fatti  e
condizioni non rifletta completamente la sostanza dell'evento.
  I  principi  IAS,  inoltre, non identificano uno schema strutturato
per  la  presentazione del bilancio (come invece fanno la IV e la VII
Direttiva  CEE,  recepite  dagli  articoli 2423 e seguenti del codice
civile  per  i  bilanci  di  esercizio  e  dal decreto legislativo n.
127/1991  per  i  bilanci  consolidati),  ma,  coerentemente  con  la
finalita'  di  rappresentare  fedelmente  gli  effetti di operazioni,
fatti e condizioni, prescrivono soltanto un insieme minimo di voci di
stato   patrimoniale   e   di   conto  economico  che  devono  essere
obbligatoriamente  presenti nei prospetti di bilancio, lasciando agli
amministratori  di  ogni societa' la responsabilita' di inserire voci
addizionali,   intestazioni   e   risultati   parziali   quando  tale
presentazione  sia  rilevante  per  la  comprensione della situazione
patrimoniale e finanziaria della loro societa'.
  Cio'  premesso, occorre tuttavia tener conto che il sopra descritto
sistema di valutazione dell'affidabilita' economico-finanziaria delle
societa'   che   richiedono   agevolazioni   ai   sensi  del  decreto
ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, prevede che la determinazione dei
parametri  di  affidabilita'  sia  condotta  in maniera assolutamente
oggettiva.
  Si   rende   quindi  necessario  fornire  precise  indicazioni  per
individuare  i  valori contabili da prendere in considerazione per il
calcolo   dei   parametri   di   affidabilita',  qualora  si  debbano
considerare  bilanci  (di esercizio o consolidati) redatti in base ai
principi IAS.

Nuove modalita' di verifica dei parametri di affidabilita'.

  In  coerenza  con lo spirito dei principi contabili internazionali,
che  in  sostanza  lasciano  agli  amministratori di ogni societa' la
responsabilita'  di  definire  quali voci debbano essere presenti nei
prospetti di stato patrimoniale e conto economico, e con l'assunzione
che   l'applicazione  dei  principi  IAS  (certificata  dagli  stessi
amministratori)  abbia  come  risultato  un bilancio che fornisce una
presentazione attendibile della situazione patrimoniale e finanziaria
di  una  societa',  sembra  opportuno,  con  la  presente  circolare,
stabilire che, nel caso di bilanci di esercizio o consolidati redatti
secondo    i    principi    IAS,   i   parametri   di   affidabilita'
economico-finanziaria,   ai   fini   dell'accesso  alle  agevolazioni
previste  dal  citato  decreto  ministeriale  n.  593, debbano essere
calcolati  prendendo  in considerazione esclusivamente i valori delle
voci obbligatoriamente presenti nei prospetti di stato patrimoniale e
conto economico.
  In particolare, per il parametro di congruenza tra capitale netto e
costo  del  progetto,  per  CN  dovra'  farsi  riferimento  alla voce
«patrimonio   netto»   del   prospetto   dello   stato   patrimoniale
(comprensivo,  nel  caso  di  bilancio  consolidato,  delle  quote di
pertinenza di terzi).
  Per  il parametro di onerosita' della posizione finanziaria, per OF
dovra'  farsi  riferimento alla voce «oneri finanziari» del prospetto
del   conto   economico   (al  netto  dell'eventuale  voce  «proventi
finanziari»  se  presente).  Per F dovra' farsi riferimento alla voce
«ricavi» del prospetto del conto economico.
  Restano  invariate tutte le altre prescrizioni riportate nel citato
decreto ministeriale n. 593 relativamente al calcolo dei parametri di
affidabilita' economico-finanziaria.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2007

                                             Il direttore generale
per    il    coordinamento       e    lo   sviluppo   della   ricerca
Criscuoli