Con    deliberazione    del    19 luglio    2005,   il   Comitato
interministeriale  per  il credito ed il risparmio (CICR) ha definito
una  nuova  disciplina  della  raccolta  del  risparmio  da parte dei
soggetti   non  bancari,  in  attuazione  dell'art.  11  del  decreto
legislativo  1° settembre  1993,  n.  385  (TUB),  come modificato in
seguito al coordinamento dei testi unici bancario e della finanza con
la  riforma  del  diritto  societario (decreto legislativo 6 febbraio
2004, n. 37). La delibera e' stata integrata dallo stesso Comitato il
22 febbraio 2006, in relazione alle innovazioni apportate dalla legge
28 dicembre  2005,  n.  262,  al  codice  civile in materia di limiti
all'emissione di obbligazioni.
    Gli  interventi  del  CICR confermano, in linea con le previsioni
del  TUB, le riserve di attivita' riconosciute in favore delle banche
(attivita'  bancaria  e  raccolta  del  risparmio  tra  il pubblico),
tenendo  conto  delle  piu'  ampie  possibilita' di raccolta mediante
obbligazioni e altri strumenti finanziari consentite alle societa' di
capitali dalla riforma civilistica.
    La disciplina di attuazione delle disposizioni del CICR, affidata
dallo stesso Comitato alla Banca d'Italia, sottoposta a consultazione
pubblica  nello  scorso  mese  di  aprile, viene ora emanata mediante
l'aggiornamento  del  Capitolo  2,  Titolo  IX,  delle  Istruzioni di
vigilanza per le banche.
    La  nuova disciplina precisa la nozione di raccolta del risparmio
contenuta  nel  TUB  incentrandola sulla sussistenza di un obbligo di
rimborso  dei fondi acquisiti; tale obbligo ricorre anche ove i tempi
e  l'entita'  del  rimborso  stesso siano condizionati da clausole di
postergazione o dipendano da parametri oggettivi, nonche' nei casi in
cui  esso  sia  comunque  desumibile dalle caratteristiche dei flussi
finanziari connessi con l'operazione.
    Gli  strumenti  finanziari  di  raccolta  sono  definiti  come le
obbligazioni,  i  titoli  di debito e gli altri strumenti finanziari,
comunque  denominati,  contenenti  un obbligo di rimborso. Al fine di
evitare  elusioni  derivanti  da una diversa qualificazione giuridica
degli  strumenti  utilizzati,  il limite alle emissioni viene fissato
applicando al complesso degli strumenti finanziari di raccolta quanto
previsto  dal codice civile per le obbligazioni, i titoli di debito e
gli   strumenti   finanziari   assoggettati   alla  disciplina  delle
obbligazioni.
    Per   gli   strumenti  di  raccolta  non  quotati  diversi  dalle
obbligazioni  e'  stabilito un taglio minimo unitario di 50.000 euro.
Non  viene  stabilita  la  durata  minima  di  tali  strumenti, fermo
restando il divieto di raccolta a vista sancito dal TUB.
    Per  quanto concerne la raccolta effettuata dalle societa' presso
i  propri  soci  e dipendenti con modalita' diverse dall'emissione di
strumenti  finanziari,  viene sostanzialmente confermata la normativa
gia' in vigore, che richiede l'espressa previsione statutaria nonche'
specifici  limiti e condizioni, dipendenti sia dalla natura giuridica
della  societa'  interessata  (cooperativa o non cooperativa) sia dal
numero di soci della stessa.
    Per la raccolta dei soggetti non bancari che esercitano attivita'
di  concessione  di  finanziamenti  tra  il  pubblico, e' previsto un
regime  differenziato  in funzione dell'intensita' dei controlli: per
gli  intermediari iscritti nell'elenco generale tenuto dall'UIC (art.
106  del  TUB),  la  raccolta  e'  consentita  entro  l'ammontare del
patrimonio;  per quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107  del  TUB,  si  applica  un  limite pari al doppio del patrimonio
ovvero  -  ove  i  predetti  intermediari  abbiano  azioni quotate in
mercati  regolamentati  e  gli  strumenti  finanziari siano anch'essi
destinati  alla  quotazione  nei medesimi mercati - pari al quintuplo
del  patrimonio. Alle societa' costituite in forma di cooperativa che
esercitano  attivita' di concessione di finanziamenti tra il pubblico
resta  preclusa  la  raccolta del risparmio presso soci con modalita'
diverse dall'emissione di strumenti finanziari.
    Cio'  posto,  il  Capitolo  2  del  Titolo IX delle Istruzioni di
vigilanza,  concernente  la  «raccolta  del  risparmio  dei  soggetti
diversi  dalle  banche»,  e'  integralmente sostituito dalle allegate
disposizioni.
                                               Il Governatore: Draghi