IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

    Visto  il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella
legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  concernente modifiche alla legge
1° marzo   1986,   n.   64,  recante  la  disciplina  dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
    Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la
cessazione   dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  ed  in
particolare   l'art.   19,  comma 5,  che  istituisce  un  Fondo  cui
affluiscono  le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle
iniziative nelle aree depresse del Paese;
    Visto  il  decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella
legge   7 aprile   1995,   n.   104,   recante   norme   per  l'avvio
dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio
nazionale;
    Visti  il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella
legge  22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito   nella  legge  8 agosto  1995,  n.341,  il  decreto-legge
23 ottobre  1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23
maggio  1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti
tutti  intesi  a  finanziare la realizzazione di iniziative dirette a
favorire  lo  sviluppo  sociale  ed economico delle aree depresse del
Paese;
    Viste  inoltre  le  leggi  23 dicembre  1998, n. 449 (finanziaria
1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000,
n.  388  (finanziaria  2001)  e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria
2002),  che  recano  fra  l'altro  autorizzazioni  di  spesa volte ad
assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la
prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;
    Visto,  in  particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria
2002 che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse
aggiuntive  disponibili  per interventi nelle aree depresse, a titolo
di  rifinanziamento  della  legge  n. 208/1998, volti a promuovere lo
sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici
e  sociali presenti nel Paese, criteri che privilegiano gli obiettivi
dell'avanzamento  progettuale,  della  coerenza  programmatica  - con
particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialita';
    Visti  gli  articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria  2003),  con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
attivita' produttive i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti
con  l'ambito  territoriale  delle aree depresse di cui alla legge n.
208/1998  e  al  citato  Fondo  istituito  dall'art. 19, comma 5, del
decreto  legislativo  n.  96/1993)  nel  quale  si concentra e si da'
unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli  interventi
aggiuntivi,  a  finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art.
119,  comma 5,  della  Costituzione,  sono  rivolti  al  riequilibrio
economico  e  sociale  fra  aree  del  Paese  e  viene  stabilita  la
possibilita'   che   questo   Comitato,  presieduto  in  maniera  non
delegabile  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, in relazione
allo  stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze
espresse  dal  mercato  in  merito  alle  singole misure, trasferisca
risorse  dall'uno  all'altro  Fondo,  con  i  conseguenti  effetti di
bilancio;
    Visto  in  particolare il comma 3, lettera a), del citato art. 61
della  legge  n.  289/2002, il quale dispone che le risorse del Fondo
per   le  aree  sottoutilizzate  siano  destinate,  fra  l'altro,  al
finanziamento  degli  investimenti  pubblici  di  cui  alla  legge n.
208/1998,  art.  1,  comma 1, come integrato dal citato art. 73 della
legge n. 448/2001, ricompresi nelle Intese istituzionali di programma
e nei Programmi nazionali;
    Considerato  che  la citata delibera n. 36/2002 ha stabilito - al
punto  7.6  -  che coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione
della  spesa  e  della premialita' previsti dall'art. 73 della citata
legge finanziaria 2002, le risorse assegnate con la suddetta delibera
non  impegnate  entro  il  31 dicembre  2004, attraverso obbligazioni
giuridicamente  vincolanti  -  quali risultano dai dati forniti dalle
Amministrazioni  centrali  e  regionali  destinatarie  delle  risorse
stesse - saranno riutilizzate come segue: per il 40%, incrementeranno
il  fondo  di premialita' da attribuire nel 2005 con i criteri di cui
al  punto  8  della  citata  delibera n. 36/2002; per il 30%, saranno
riprogrammate  da  questo  Comitato  per  priorita'  varie  e, per il
restante   30%,  saranno  attribuite  -  in  proporzione  alle  quote
ripartite   con   la   citata   delibera   n.  36/2002  -  alle  sole
Amministrazioni che avranno impegnato integralmente dette quote e che
avranno  anche  programmato,  entro  il  31 dicembre  2003,  tutte le
risorse  ripartite  con  le  precedenti  delibere  di questo Comitato
numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001;
    Vista  la  propria  delibera  29 luglio  2005,  n.  99, (Gazzetta
Ufficiale n. 145/2006), con la quale e' stato applicato il meccanismo
sanzionatorio  previsto al punto 7.6 della citata delibera n. 36/2002
ed e' stato stabilito l'ammontare complessivo delle risorse impegnate
dalle Amministrazioni centrali e regionali e delle quote da decurtare
e da riutilizzare per le finalita' di cui al medesimo punto 7.6;
    Considerato  che  la  citata  delibera  n. 99/2005 ha fra l'altro
previsto,  al  punto 3, che ove dalle verifiche relative al punto 1.3
della  stessa  delibera,  da  effettuarsi  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio  degli  Accordi  di  programma quadro al 30 giugno 2005,
emerga l'esigenza di aggiornare le quote da decurtare, si provvedera'
a tale aggiornamento con successiva delibera di questo Comitato;
    Vista  la  nota  n. 0016849 dell'11 dicembre 2006 con la quale il
Ministro dello sviluppo economico comunica che il competente Servizio
del  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e di coesione ha
effettuato  le verifiche e gli aggiornamenti previsti ed ha indicato,
sulla  base  dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2005, un ammontare
totale  di  risorse  da  decurtare  pari  a 63.340.387 euro, in luogo
dell'importo  di  47.113.213  euro  inizialmente  quantificato  dalla
citata  delibera n. 99/2005, allegando contestualmente la proposta di
riassegnazione  di  una  quota di tali risorse a favore delle regioni
Puglia, Sicilia e Toscana;
    Considerato  che  tale  proposta  prevede, sulla base dei criteri
gia'  approvati  con  la  citata  delibera n. 99/2005 ed in linea con
quanto  previsto  al  punto  7.6,  primo  comma, seconda linea, della
citata  delibera n. 36/2002 (quota del 30%, riprogrammabile da questo
Comitato  per  priorita' varie), la riassegnazione a favore delle tre
citate  Regioni  di una quota del 30% delle decurtazioni subite dalle
stesse  Regioni  relative ad interventi che hanno subito decurtazioni
solo parziali (nella misura del 30%, ovvero del 70%);
    Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
                              Delibera:

    1.  Alla  luce  delle verifiche e degli aggiornamenti previsti al
citato  punto  3  della delibera di questo Comitato n. 99/2005, sulla
base  dei  dati  di  monitoraggio  al  30 giugno  2005, le risorse da
decurtare   ammontano  63.340.387  euro,  in  luogo  dell'importo  di
47.113.213 euro  inizialmente  quantificato  dalla citata delibera n.
99/2005,   cosi'  come  indicato  nell'allegato  1  che  forma  parte
integrante della presente delibera.
    2. A fronte della predetta decurtazione complessiva di 63.340.387
euro  viene  disposta,  in  linea con i criteri previsti dalla citata
delibera n. 99/2005 (richiamati in premessa), la riassegnazione di un
importo  complessivo di 14.223.663 euro a favore delle regioni Puglia
(630.000  euro),  Sicilia (13.382.883 euro) e Toscana (210.780 euro),
corrispondente  al 30% delle decurtazioni subite dalle stesse Regioni
relative  ad  interventi  che hanno subito decurtazioni solo parziali
(nella  misura  del  30%,  ovvero del 70%), cosi' come indicato nella
tabella  (colonna D) di cui all'allegato 2 che forma parte integrante
della presente delibera.
    3.  Il  residuo  importo  di  49.116.724 euro viene decurtato, in
linea  con  i  criteri  suindicati,  a carico delle seguenti regioni:
Lazio,  per  3.752.313  euro;  Liguria, per 8.016 euro; Piemonte, per
715.983  euro;  Puglia,  per  4.710.041  euro; Toscana, per 2.098.479
euro;  Sicilia,  per  31.532.461  euro; Sardegna, per 5.970.000 euro;
Veneto  per  22.955 euro e provincia autonoma di Bolzano, per 306.477
euro,  cosi' come indicato nella tabella (colonna E) di cui al citato
allegato 2.
    4.  Con  successiva  delibera  di questo Comitato si procedera' a
disporre   le   assegnazioni   premiali   conseguenti  alle  suddette
decurtazioni,  nonche'  le  altre  assegnazioni  premiali di cui alla
citata  delibera  n.  99/2005  e  quelle  previste  al  punto 8 della
delibera n. 36/2002.
    5.  A  fini  di  semplificazione  amministrativa, la decurtazione
delle  quote  di  cui  al  precedente punto 3 avverra', attraverso le
opportune  compensazioni,  in sede di trasferimento delle risorse che
saranno  assegnate  ad  ogni  singola  Amministrazione  con le future
delibere di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate.
      Roma, 22 dicembre 2006

                                               Il presidente delegato
                                                   Padoa Schioppa


Il segretario del Cipe
         Gobbo


Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2007
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 73