IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17 (SO. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Vista la circolare 4 ottobre 1999, n. 14 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 26.10.1999) concernente l'impiego in agricoltura
dei feromoni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista  la domanda presentata il 17 giugno 2003 dall'impresa Suterra
LLC,  con  sede  legale  in  213  SW  Columbia  Street,  Bend, Oregon
97702-1013  (USA),  rappresentata in Italia dall'impresa Consep GmbH,
con  sede  in  Furth  27,  A-20  13 Gollersdorf - Austria, diretta ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
CheckMate CM-F;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 8 febbraio 2007 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di  limitare  la  validita' della autorizzazione al tempo
determinato  in  anni  cinque  a  decorrere  dalla  data del presente
decreto;
  Vista  la  nota  dell'ufficio  del 1° marzo 2007, con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  del  12 marzo 2007, da cui risulta che la suddetta
impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
cinque,  l'impresa  Suterra  LLC,  con sede legale in 213 SW Columbia
Street,  Bend,  Oregon  97702-1013  (USA),  rappresentata  in  Italia
dall'impresa  Consep GmbH, con sede in Furth 27, A-2013 Gollersdorf -
Austria,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  denominato  CheckMate CM-F, con la composizione e alle
condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto,
fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione
comunitaria  della  sostanza  attiva  (E,E)-8, 10-Dodecadien- 1 -olo,
contenuta nel prodotto in questione.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle   taglie   da   litri
0,4-0,5-0,739-0,75-0,8-1.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa  estera Suterra LLC, 213
Southwest Columbia St. Bend, Oregon, 97702-1013 USA.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12843.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 30 marzo 2007
                                      Il direttore generale: Borrello