IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  nuovo  codice  della strada, che attribuisce al Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture,
la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle
strade statali;
  Visto  l'art.  4,  commi 1  e  2  del  decreto del Presidente della
Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495, regolamento di esecuzione ed
attuazione  del  nuovo  codice della strada, che prescrive il decreto
del  Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture,
per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade
o  singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo
parere  degli  altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione dell'Anas;
  Visto  il  comma 3  dello  stesso art. 4 citato che prevede che, in
deroga  alla  procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali
esistenti  dismessi  a  seguito  di  varianti,  che  non  alterano  i
capisaldi   del   tracciato  della  strada,  perdono  di  diritto  la
classifica  di  strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono
obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;
  Considerato  che in ragione della suddetta deroga non e' necessario
acquisire  preventivamente  al  provvedimento  di declassificazione i
predetti pareri di cui al comma 2, dell'art. 4 medesimo;
  Visto  l'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 marzo  1974,  n.  381,  recante  norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed  opere  pubbliche,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo
2 settembre  1997,  n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio
1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il
rispettivo  territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale
dello  Stato  quale  ente  proprietario  e dell'Ente nazionale per le
strade (ANAS), escluse le autostrade;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
  Visti  gli  articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  recante  conferimento  di funzioni e compiti amministrativi
dello  Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano rispettivamente
le  funzioni  mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale
nazionale  e  quelle  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali
relativamente   alle   strade  non  rientranti  nella  predetta  rete
infrastrutturale;
  Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e'
stata  individuata  la rete autostradale e stradale nazionale a norma
dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto l'art. 3 del predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
461,  che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in
relazione  alle  specifiche  competenze  alle  stesse  attribuite, la
materia  trattata  dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto
gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;
  Considerato  che  in  ragione della deroga disposta dall'art. 3 del
decreto  legislativo  n.  461/1999 citato, la disciplina prevista dal
decreto   legislativo   n.   112/1998   e   successivi  provvedimenti
attuattivi, non si applica alle strade insistenti sui territori delle
province  di  Trento  e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 marzo  1974,  n.  381,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320;
  Considerato  altresi' che tale deroga all'applicazione della citata
disciplina  alle province di Trento e Bolzano, fa salva la previgente
disciplina  prevista  dal  nuovo  codice  della  strada in materia di
classificazione  delle  strade  statali  in quanto complementare alla
stessa  disciplina  statutaria,  con la sola differenza che le stesse
province sono subentrate all'Anas in qualita' di ente proprietario in
concessione  delle  strade  statali  ai  sensi del citato art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
  Vista la nota n. 21188/2005 - S106 CaR del 18 ottobre 2005, con cui
la  provincia  autonoma  di  Trento  ha  chiesto la classificazione a
strada  statale  n.  12  (dell'Abetone  e  del  Brennero) della nuova
variante    all'abitato    di   Mattarello   e   contestualmente   la
declassificazione  di diritto a strada comunale del vecchio tracciato
in quanto la variante non altera i capisaldi della strada;
  Visti  i  pareri  favorevoli  rilasciati  dai  comuni  di  Trento e
Besenello  rispettivamente con nota n. 25247/06/63 del 23 agosto 2006
e con nota n. 1492 del 4 aprile 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  strada di nuova costruzione esterna all'abitato di Mattarello i
cui  estremi  coincidono  rispettivamente  con il km 367,780 ed il km
374,700  della strada statale n. 12 (dell'Abetone e del Brennero), e'
classificata  statale  quale  variante al tratto corrispondente della
stessa strada statale n. 12.