IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 1, comma 409, lettera e) della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 come modificato dall'art. 1, comma 825, lettera c) della legge
27 dicembre 2006, n. 296,
  Visto  il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, ed in
particolare  l'art.  3, con il quale vengono stabile le modalita' per
l'iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici;
  Visto  il  verbale  della  seduta  CUD dell'8 marzo 2007, nel corso
della  quale  sono stati approvati i criteri sulla base dei quali, ai
fini del pagamento della tariffa di Euro 100 dovuta per l'inserimento
delle  informazioni  relative  a ciascun dispositivo nella banca dati
necessaria  alla  istituzione  e  alla  gestione  del  repertorio dei
dispositivi  medici,  gli  stessi  vengono  considerati  «dispositivo
unico»;
  Considerato  che  tale definizione e' limitata alle finalita' sopra
descritte   e  non  deve  ritenersi  applicabile  alle  attivita'  di
certificazione,  marcatura, sorveglianza del mercato e vigilanza, per
le quali restano validi i criteri sinora applicati anche sulla scorta
degli orientamenti comunitari;
  Sentite le principali associazioni di categoria;
                              Decreta:


                               Art. 1.
                   Criteri per il primo pagamento

  1.  E'  considerato «dispositivo unico», ai soli fini del pagamento
della tariffa prevista dall'art. 1, comma 409, lettera e) della legge
23 dicembre  2005,  n.  266,  come modificato dall'art. 1, comma 825,
lettera c)  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296  un  insieme di
prodotti  che,  rientrando nella definizione di dispositivo medico di
cui  ai  decreti  legislativi  24 febbraio  1997, n. 46 e 14 dicembre
1992, n. 507, siano descritti in un unico dossier tecnico di prodotto
e presentino inoltre le seguenti caratteristiche:
    a)  siano  realizzati  sulla base di un medesimo progetto tecnico
esecutivo;
    b)  siano  realizzati  con  gli  stessi  materiali,  pur  essendo
consentite variazioni dimensionali e di forma;
    c)   siano  soggetti  ai  medesimi  requisiti  essenziali  e  sia
possibile una valutazione unitaria del rispetto degli stessi;
    d) consentano di analizzare, valutare e gestire in modo unitario,
e  richiamare  in  un  unico  documento,  i  rischi ad essi connessi,
rendendo  possibile l'adozione di provvedimenti comuni, anche in sede
di gestione dei predetti rischi;
    e)  abbiano  in  comune  la  destinazione  d'uso ed i principi di
funzionamento;
    f) siano collocati nella stessa classe di rischio;
    g)  rendano  possibile  la conferma, sulla base degli stessi dati
clinici,    del   rispetto   dei   requisiti   relativi   alle   loro
caratteristiche e prestazioni, nei casi previsti.
  2.  Il dispositivo identificato come «unico» sulla base dei criteri
di  cui  al comma 1 e' assoggettato ad un versamento unitario in sede
di  primo inserimento nella banca dati necessaria alla costituzione e
alla gestione del repertorio dei dispositivi medici.
  3.  Gli  stessi  criteri si applicano agli accessori di dispositivi
medici,  come  definiti  nell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo n. 46 del 1997.