IL RETTORE

  Visto  lo  statuto  vigente  dell'Universita' degli studi di Urbino
«Carlo  Bo»,  emanato  con  decreto rettorale n. 626/99 del 20 luglio
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista   la   deliberazione   n.   348  adottata  dal  consiglio  di
amministrazione  nella  seduta  del  20 dicembre  2006 concernente la
modifica  dello  statuto  con l'inserimento delle disposizioni per la
costituzione dei dipartimenti;
  Vista  la  lettera prot. n. 2201 del 29 dicembre 2006 e ricevuta in
data  3 gennaio  2007 di trasmissione della deliberazione al Ministro
dell'universita' e della ricerca per il prescritto parere;
  Rilevato che nei tempi prescritti e ad oggi non e' pervenuta alcuna
indicazione da parte del Ministro;
  Ritenuto  di dover procedere agli ulteriori adempimenti per rendere
operative le modifiche apportate;

                              Decreta:

  a)  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo»,
emanato   con   decreto  rettorale  n.  626/99  del  20 luglio  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  3 agosto 1999, n. 180, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente modificato
come segue:
    1. al  titolo II «Strutture e attivita' didattiche e di ricerca»,
l'art.  14.  - Dipartimenti Istituti - Centri di ricerca, e' cassato;
gli articoli successivi del titolo II sono rinumerati a seguito della
indicata soppressione;
    2. dopo l'art. 19, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
  «Art.   20 (Dipartimenti). - 1. Il  dipartimento  e'  la  struttura
organizzativa che promuove e coordina l'attivita' di ricerca di uno o
piu'   settori  scientifico-disciplinari  omogenei  per  finalita'  e
metodo,  ferma  restando  l'autonomia  di  ricerca  di  ogni  singolo
docente.
  2.   Al  dipartimento  afferiscono,  a  domanda,  i  professori,  i
ricercatori  e  gli  assistenti  ordinari  del  ruolo  ad esaurimento
dell'Ateneo.  Il  personale  tecnico-amministrativo  e' assegnato con
provvedimento  del direttore amministrativo. Ne fanno parte inoltre i
dottorandi di ricerca e vi operano i borsisti e i titolari di assegni
o contratti di ricerca attivati dalla medesima struttura.
  3.  La  costituzione  del  dipartimento  e'  deliberata  dal senato
accademico    acquisita    la    deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione,   competente   per  la  parte  relativa  all'impatto
finanziario  e  organizzativo. Il procedimento e' avviato su proposta
dei  professori e ricercatori che devono essere in numero almeno pari
a  venti unita' di professori e ricercatori di ruolo in servizio alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente.
  4.   La   proposta  di  costituzione  deve  contenere  il  progetto
scientifico e deve indicare le risorse necessarie occorrenti.
  5. Sono organi del dipartimento:
    a) il consiglio;
    b) il direttore;
    c) la giunta.
  6.   Il   dipartimento   ha   autonomia  finanziaria,  contabile  e
contrattuale   secondo   il   regime   fissato  dal  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
  Il  dipartimento  puo'  prevedere, su approvazione del consiglio di
dipartimento,  la  costituzione  di eventuali sezioni che non possono
avere  in alcun caso autonomia amministrativo-contabile ne' organi di
Governo propri.
  7.  Il  funzionamento  del dipartimento e' disciplinato da apposito
regolamento  adottato  dal  consiglio  sulla  base di uno schema-tipo
approvato  dal  senato  accademico.  Il  regolamento  e'  emanato con
decreto del rettore.».
  «Art.   21 (Consiglio   di   dipartimento). - 1. Il   consiglio  di
dipartimento  e'  l'organo  cui  sono  affidati i compiti di gestione
nonche' di programmazione e sviluppo dell'attivita' del dipartimento.
  2. Il consiglio di dipartimento, in particolare:
    a) approva il regolamento di dipartimento;
    b) approva  il  bilancio  preventivo e il conto consuntivo con le
relative relazioni allegate;
    c) delibera  sulle  richieste  di  afferenza dei professori e dei
ricercatori;
    d) esprime parere non vincolante sulle chiamate, anche secondo la
procedura     per    trasferimento,    relativamente    ai    settori
scientifico-disciplinari di pertinenza. La composizione del consiglio
in  questi  casi  e'  determinata  con  le  modalita'  previste dalla
normativa   vigente   in  materia  di  deliberazioni  riguardanti  le
componenti di personale docente;
    e) delibera sui contratti di ricerca e consulenza;
    f) elegge, nel suo seno, il direttore e la giunta;
    g) approva il piano annuale della ricerca;
    h) propone  l'istituzione  dei  corsi di dottorati di ricerca nei
settori di propria pertinenza;
    i) delibera  su ogni altra questione demandata per legge, statuto
o regolamento.
  3. Il consiglio di dipartimento e' composto da:
    a) il direttore;
    b) i professori e i ricercatori afferenti;
    c) il segretario amministrativo;
    d) una  rappresentanza  dei dottorandi di ricerca e del personale
tecnico-amministrativo   assegnato  nelle  misure  e  per  la  durata
stabilite nello schema-tipo del regolamento di funzionamento.».
  «Art.  22 (Direttore  del dipartimento e giunta). - 1. Il direttore
del  dipartimento  e'  un professore di prima fascia dell'Universita'
afferente  al dipartimento con regime di impegno a tempo pieno ovvero
in  caso  di motivata indisponibilita' dei professori di prima fascia
un  professore  associato afferente al dipartimento sempre con regime
di impegno a tempo pieno.
  2.  Il  direttore  e'  eletto  in  apposita seduta del consiglio di
dipartimento convocata e presieduta dal decano. E' eletto a scrutinio
segreto  a  maggioranza  assoluta  degli aventi diritto nella prima e
nella  seconda  votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella
terza votazione. Nel caso di mancata elezione nella seduta successiva
si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti nell'ultima votazione.
  3. Il direttore e' nominato con provvedimento del rettore.
  4.  Il  direttore  dura  in  carica  un  quadriennio  e puo' essere
rieletto consecutivamente solo una volta.
  5.  Il direttore convoca e presiede il consiglio e la giunta, attua
le  deliberazioni  dei  predetti  organi  collegiali,  predispone  il
bilancio  preventivo e svolge tutti gli altri compiti demandati dallo
statuto e dai regolamenti di Ateneo.
  6.  La  giunta  del  dipartimento  coadiuva  il direttore nelle sue
funzioni.  La  composizione  e  la durata in carica della giunta sono
disciplinati nello schema-tipo del regolamento di funzionamento.».
  «Art. 23 (Istituti). - 1. L'istituto e' una struttura organizzativa
di ricerca.
  2. L'istituto    non    ha    autonomia   finanziaria,   contabile,
amministrativa;  ha  autonomia  di  spesa  e  contrattuale nei limiti
fissati  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e la
contabilita'.
  3. Non e' consentita l'attivazione di nuovi istituti; e' consentita
la  fusione  di  piu'  istituti  gia'  esistenti. All'istituto devono
afferire   almeno   cinque  docenti  tra  professori,  ricercatori  e
assistenti del ruolo ad esaurimento.
  4. Sono organi dell'istituto:
    il direttore;
    il consiglio.
  5.  Il  funzionamento  dell'istituto e' disciplinato da un apposito
regolamento  deliberato  dal  consiglio  sulla base dello schema-tipo
approvato  dal  senato  accademico.  Il  regolamento  e'  emanato con
decreto del rettore.
  6. Il direttore e' un professore eletto nel suo seno dal consiglio;
e' nominato con provvedimento del rettore.».
  «Art.   24 (Attivazione   e  disattivazione). - 1. La  proposta  di
costituzione  del  dipartimento  deve  essere  presentata entro il 30
settembre.
  2.  L'attivazione del dipartimento avviene dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla presentazione della proposta.
  3.  L'Universita'  promuove la costituzione dei dipartimenti. A tal
fine  il  consiglio  di amministrazione puo' programmare il numero di
dipartimenti da costituire ogni anno.
  4.  I  professori,  i  ricercatori  e  gli  assistenti del ruolo ad
esaurimento afferiscono in via esclusiva ad un dipartimento ovvero ad
un istituto.
  5. Il dipartimento e l'istituto sono disattivati:
    quando,  per  qualsiasi  motivo,  non  se  ne  puo'  garantire il
regolare funzionamento;
    quando  lo delibera il consiglio con una maggioranza di due terzi
dei componenti;
    quando  il numero dei componenti e' inferiore al numero minimo di
cui ai precedenti articoli per due anni accademici.
  6.  La  disattivazione, ivi compresa la assegnazione del patrimonio
ad  altra  struttura,  e'  disciplinata  nel  regolamento generale di
Ateneo.».
  «Art.   25 (Centri). - 1. I   dipartimenti   possono   proporre  la
costituzione  di centri di ricerca indicando il progetto specifico di
ricerca,  il  personale, i fondi ed i locali assegnati ed infine, nel
caso  di  centri  interdipartimentali, la struttura amministrativa di
afferenza.
  2.  La  costituzione del centro e' deliberata dal senato accademico
sentito il consiglio di amministrazione.
  3.  Le  modalita'  di  funzionamento  e  la  durata del centro sono
stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.
  4.  Apposita norma del regolamento generale di Ateneo disciplinera'
i   centri   attualmente  attivati  prevedendone  la  soppressione  o
l'afferenza ad un dipartimento.».
  3.  Gli  articoli successivi,  dopo  l'inserimento  dei  precedenti
indicati al punto 2, vengono rinumerati a scorrimento.
  4.  L'art.  9 e' modificato al primo comma sostituendo il numero 17
con il numero 16.
  b) Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  c)  Le  modifiche  sopra  riportate entrano in vigore il trentesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione.
    Urbino, 14 aprile 2007
                                                 Il rettore: Bogliolo