IL VICEPRESIDENTE

  Vista  la  sentenza  n.  291  del  27  giugno 2003, con la quale il
Tribunale  regionale  di  giustizia amministrativa - Sezione autonoma
per  la provincia di Bolzano, accoglie il ricorso del signor Heinrich
Lanthaler,  nato  a  Merano  il  19  aprile 1963, cittadino italiano,
residente  a  39022  Lagundo,  via  Birreria  27, avverso le note del
Ministero  della giustizia del 16 agosto 2002, del 4 febbraio 2003 ed
il  decreto  del  Ministero della giustizia del 31 gennaio 2003, atti
con  i quali viene respinta la richiesta di riconoscimento del titolo
professionale   di   psicoterapeuta,   conseguito   in  Austria,  per
l'esercizio di tale professione in Italia;
  Considerato  che  la  stessa  sentenza  prevede la necessita' di un
riesame  della domanda «in particolare sotto l'aspetto dell'eventuale
necessita'  di  integrare  i  titoli  e  le qualifiche presentate con
misure compensative»;
  Visto  il decreto del 12 gennaio 2004 del Ministero della giustizia
con  il  quale  dopo un riesame della domanda il riconoscimento viene
nuovamente negato;
  Vista  la  sentenza  n.  162  del  26  marzo  2004, con la quale il
Tribunale  regionale  di  giustizia amministrativa - Sezione autonoma
per  la provincia di Bolzano, accoglie il ricorso del signor Heinrich
Lanthaler contro il Ministero della giustizia per l'ottemperanza alla
sentenza n. 291/2003 di cui sopra;
  Constatato  che  nella  sentenza  n.  162/2004  al  Ministero della
giustizia  viene assegnato un termine di sessanta giorni per eseguire
la sentenza n. 291/2003;
  Constatato che detto termine e' scaduto infruttuosamente;
  Constatato   che  il  sottoscritto,  dott.  Walter  Stifter,  viene
nominato con la stessa sentenza n. 162/2004 commissario ad acta nella
sua  qualita' di vicepresidente della Libera Universita' di Bolzano e
(che  in  caso  di  inottemperanza del Ministero della giustizia deve
eseguire la sentenza n. 291/2003;
  Visti gli atti tutti della causa;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, riguardante
l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE;
  Visto  l'art.  3  della  legge 18 febbraio 1989, n. 56, riguardante
l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia;
  Dopo  un  confronto  tra il curriculum studii richiesto in Italia e
quello assolto dal signor Lanthaler in Austria;
  Constatato  che  il sig. Lanthaler a partire dal 15 ottobre 1997 e'
iscritto nelle liste degli psicoterapeuti e che quindi e' autorizzato
all'esercizio  in  proprio  della  professione  di  psicoterapeuta in
Austria;
  Constatato  che  il  sig.  Lanthaler  esercita  da  oltre  sei anni
l'attivita'  di  psicoterapeuta  in Austria e che la sua attivita' in
gran parte e' stata accompagnata da un supervisore;
  Ritenuto  che  in  base  alle  differenze  tra  la  formazione  dei
psicoterapeuti  in  Austria  ed  in Italia ai fini del riconoscimento
sono  necessarie  misure  compensative  come previste dall'art. 6 del
decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto anche il parere della commissione provinciale di cui all'art.
49 della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 7;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Heinrich  Lanthaler,  nato  a  Merano  il 19 aprile 1963,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il titolo finale del corso di
studio  formativo  di  terapeuta  familiare  sistemico,  conseguito a
Salisburgo  (Austria) in data 25 luglio 1997, quale titolo abilitante
per  l'esercizio  dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia e per la
conseguente iscrizione all'albo professionale.