IL VICEPRESIDENTE Vista la sentenza n. 291 del 27 giugno 2003, con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, accoglie il ricorso del signor Heinrich Lanthaler, nato a Merano il 19 aprile 1963, cittadino italiano, residente a 39022 Lagundo, via Birreria 27, avverso le note del Ministero della giustizia del 16 agosto 2002, del 4 febbraio 2003 ed il decreto del Ministero della giustizia del 31 gennaio 2003, atti con i quali viene respinta la richiesta di riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, conseguito in Austria, per l'esercizio di tale professione in Italia; Considerato che la stessa sentenza prevede la necessita' di un riesame della domanda «in particolare sotto l'aspetto dell'eventuale necessita' di integrare i titoli e le qualifiche presentate con misure compensative»; Visto il decreto del 12 gennaio 2004 del Ministero della giustizia con il quale dopo un riesame della domanda il riconoscimento viene nuovamente negato; Vista la sentenza n. 162 del 26 marzo 2004, con la quale il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, accoglie il ricorso del signor Heinrich Lanthaler contro il Ministero della giustizia per l'ottemperanza alla sentenza n. 291/2003 di cui sopra; Constatato che nella sentenza n. 162/2004 al Ministero della giustizia viene assegnato un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza n. 291/2003; Constatato che detto termine e' scaduto infruttuosamente; Constatato che il sottoscritto, dott. Walter Stifter, viene nominato con la stessa sentenza n. 162/2004 commissario ad acta nella sua qualita' di vicepresidente della Libera Universita' di Bolzano e (che in caso di inottemperanza del Ministero della giustizia deve eseguire la sentenza n. 291/2003; Visti gli atti tutti della causa; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, riguardante l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE; Visto l'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, riguardante l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia; Dopo un confronto tra il curriculum studii richiesto in Italia e quello assolto dal signor Lanthaler in Austria; Constatato che il sig. Lanthaler a partire dal 15 ottobre 1997 e' iscritto nelle liste degli psicoterapeuti e che quindi e' autorizzato all'esercizio in proprio della professione di psicoterapeuta in Austria; Constatato che il sig. Lanthaler esercita da oltre sei anni l'attivita' di psicoterapeuta in Austria e che la sua attivita' in gran parte e' stata accompagnata da un supervisore; Ritenuto che in base alle differenze tra la formazione dei psicoterapeuti in Austria ed in Italia ai fini del riconoscimento sono necessarie misure compensative come previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto anche il parere della commissione provinciale di cui all'art. 49 della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 7; Decreta: Art. 1. Al sig. Heinrich Lanthaler, nato a Merano il 19 aprile 1963, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo finale del corso di studio formativo di terapeuta familiare sistemico, conseguito a Salisburgo (Austria) in data 25 luglio 1997, quale titolo abilitante per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia e per la conseguente iscrizione all'albo professionale.