IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista  la  domanda  presentata dalla Cooperativa agricola valle del
Dittaino  soc.  coo. a r.l., con sede in Catania, via V. Giuffrida n.
202, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Pagnotta
del  Dittaino,  ai  sensi  dell'art.  5  del  citato  regolamento  n.
510/2006;
  Vista  la nota protocollo n. 66994 del 5 dicembre 2006 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la Cooperativa agricola valle del
Dittaino  soc.  coo.  a  r.l.,  ha  chiesto  la  protezione  a titolo
transitorio  della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto
regolamento  (CE)  n.  510/2006,  espressamente  esonerando  lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e   forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza
della   denominazione   di  origine  protetta,  ricadendo  la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione Pagnotta del
Dittaino,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dalla  Cooperativa
agricola  valle del Dittaino soc. coo. a r.l., assicuri la protezione
a  titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione
Pagnotta del Dittaino, secondo il disciplinare di produzione allegato
alla nota n. 66994 sopra citata;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Pagnotta del Dittaino.