IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A  partire  dal  1° maggio  2007  il contribuente ha la facolta' di
versare  l'imposta  comunale  sugli  immobili  (di seguito denominata
I.C.I.), anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione, con le
modalita'  di  cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.  241.  Non  sono  ammessi  in  compensazione i crediti relativi ai
tributi  e  alle  altre  entrate degli enti locali, ad esclusione dei
crediti  relativi  alle  addizionali  all'Irpef  previste dal decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.