IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: Art. 1. A partire dal 1° maggio 2007 il contribuente ha la facolta' di versare l'imposta comunale sugli immobili (di seguito denominata I.C.I.), anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione, con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali all'Irpef previste dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.