IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Visto il decreto 20 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 15 del 20 gennaio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna Cuneo», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista l'indicazione espressa dalla societa' Piemonte Asprofrut, Societa' Consortile Cooperativa a. r.l., con la quale veniva indicato, quale organismo per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, I.N.O.Q. Istituto nord ovest qualita' Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82; Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999; Considerato che I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Castagna Cuneo», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta; Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1, del citato art. 14, della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visti la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, e' autorizzato, ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 5120/2006 per la denominazione «Castagna Cuneo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 dicembre 2004.