IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella
legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  concernente modifiche alla legge
1° marzo   1986,   n.   64,  recante  la  disciplina  dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la
cessazione   dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  ed  in
particolare   l'art.   19,  comma 5,  che  istituisce  un  fondo  cui
affluiscono  le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle
iniziative nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto-legge  8 febbraio  1995, n. 32, convertito nella
legge   7 aprile   1995,   n.   104,   recante   norme   per  l'avvio
dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio
nazionale;
  Visti  il  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella
legge  22 marzo  1995,  n.  85;  il  decreto-legge  23 giugno n. 244,
convertito  nella  legge  8 agosto  1995,  n.  341;  il decreto-legge
23 ottobre  1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
641;  il  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge
23 maggio  1997,  n.  135  e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da
ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  provvedimenti  tutti  intesi a finanziare, in conformita' a
quanto  previsto  dal  comma 5  dell'art.  119 della Costituzione, la
realizzazione   di   interventi   speciali  e  aggiuntivi  diretti  a
promuovere  nelle  aree  sottoutilizzate  lo  sviluppo  economico, la
coesione e la solidarieta' sociale, nonche' a rimuovere gli squilibri
economici e sociali;
  Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999),
23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che
recano  fra  l'altro  autorizzazioni  di spesa volte ad assicurare il
rifinanziamento  della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione
degli interventi nelle aree depresse (ora aree sottoutilizzate);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  73 della citata legge finanziaria
2002 che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse
aggiuntive  disponibili  per interventi nelle aree depresse, a titolo
di  rifinanziamento  della  legge  n. 208/1998, volti a promuovere lo
sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici
e  sociali presenti nel Paese, criteri che privilegiano gli obiettivi
dell'avanzamento  progettuale,  della  coerenza  programmatica  - con
particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialita';
  Visti  gli  articoli 60  e  61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria  2003),  con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
attivita'   produttive,   i   Fondi   per   le  aree  sottoutilizzate
(coincidenti  con  l'ambito  territoriale  delle aree depresse di cui
alla  legge  n.  208/1998  e  al citato fondo istituito dall'art. 19,
comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e
si   da'   unita'   programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli
interventi  aggiuntivi  a  finanziamento nazionale che, in attuazione
dell'art.  119,  comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al
riequilibrio  economico  e  sociale  fra  aree  del  Paese,  e  viene
stabilita  la possibilita' che questo Comitato, presieduto in maniera
non   delegabile  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle
esigenze   espresse  dal  mercato  in  merito  alle  singole  misure,
trasferisca  risorse  dall'uno  all'altro  fondo,  con  i conseguenti
effetti di bilancio;
  Visto  in  particolare  il  comma 3, lettera a), del citato art. 61
della  legge  n.  289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree
sottoutilizzate  istituito  presso il Ministero dell'economia e delle
finanze  sia  utilizzato,  fra  l'altro,  per  il finanziamento degli
investimenti  pubblici  di  cui  all'art.  1, comma 1, della legge n.
208/1998,  come  integrato  dall'art.  73 della legge n. 448/2001, da
realizzare  nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei
programmi nazionali;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004),
che  ha  fra  l'altro  rifinanziato  i due predetti fondi per le aree
sottoutilizzate;
  Vista  la  propria  delibera  29 settembre  2004,  n.  20 (Gazzetta
Ufficiale  n.  265/2004),  recante  la ripartizione delle risorse per
interventi  nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007, come
modificata dalla delibera 18 marzo 2005, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n.
277/2005),   recante  «Modifica  delibera  n.  20/2004  (allegato  2,
indicatore 4, reportistica FSE)»;
  Visto  il  punto  1.2  della  citata  delibera n. 20/2004, il quale
prevede,  fra  l'altro,  l'accantonamento,  per  finalita'  premiali,
dell'importo  di  187  milioni  di  euro  a  favore  del  Mezzogiorno
(regioni,  compreso  l'Abruzzo  e  amministrazioni centrali), come da
relativa articolazione nelle lettere a) e b) del medesimo punto;
  Vista  in  particolare  la lettera a) del richiamato punto 1.2, che
prevede  una  riserva  premiale  di  110,50  milioni di euro volta ad
assicurare,   da   parte   delle  regioni  del  Mezzogiorno  e  delle
amministrazioni  centrali,  la  prosecuzione  di tre indicatori della
premialita'  comunitaria del 4% (tempestivita' dell'invio dei dati di
monitoraggio  e  allineamento  della  periodicita'  del  monitoraggio
procedurale   a   quella   del   monitoraggio  finanziario;  rispetto
anticipato  -  dal  31 dicembre al 31 ottobre di ciascun anno - della
regola  «n+2» per una quota corrispondente all'80% dell'annualita' di
riferimento;  mantenimento di un adeguato livello annuo dei controlli
previsti  dal  regolamento  CE  n.  438/2001)  e  di  due  indicatori
aggiuntivi  costituiti  dal  miglioramento della conoscibilita' degli
interventi   finanziati  dal  FSE  (per  amministrazioni  centrali  e
regionali)   e   dalla   trasparenza  della  regionalizzazione  degli
interventi centrali (per le sole amministrazioni centrali);
  Considerato  che la ripartizione della suddetta riserva premiale fa
riferimento  alla  chiave  di riparto adottata nell'ambito del Quadro
comunitario  di sostegno (QCS) ed e' stabilita nella misura del 70% a
favore  delle  regioni  e  del  30%  a  favore  delle amministrazioni
centrali,  con  applicazione alle regioni della consolidata chiave di
riparto   adottata   in   passato   da   questo   Comitato   ed  alle
amministrazioni  centrali di una chiave di riparto proporzionale alla
somma  delle  risorse  comunitarie  impiegate  nel  QCS  e  di quelle
assegnate  nel  2003  con  le  proprie  delibere 9 maggio 2003, n. 17
(Gazzetta  Ufficiale n. 155/2003) e 13 novembre 2003, n. 83 (Gazzetta
Ufficiale n. 48/2004);
  Visto   l'allegato   2  della  stessa  delibera  n.  20/2004,  come
modificata  dalla  delibera  n. 23/2005, nel quale sono specificati i
criteri  di riparto della suddetta riserva premiale di 110,50 milioni
di  euro  connessa  alla  realizzazione  di  programmi comunitari nel
Mezzogiorno,  con  attribuzione  a ciascun indicatore di una quota di
22.100.000  euro,  pari  ad  un  quinto  della citata riserva e viene
infine  stabilita  la  ripartizione  delle  risorse,  nell'ambito  di
ciascun  indicatore,  tra regioni e amministrazioni centrali (per gli
indicatori da 1 a 4) e tra amministrazioni centrali (per l'indicatore
5);
  Vista  la  lettera b)  del  richiamato  punto  1.2, che prevede una
riserva  di  76,50  milioni  di  euro  per  il  finanziamento  di  un
meccanismo  gestito  dalle regioni meridionali volto a incentivare il
rafforzamento  istituzionale  di  enti  locali  e  altre  istituzioni
territoriali   essenziali  per  azioni  di  sviluppo  e/o  (a  scelta
regionale)  per  «progetti  di qualita», con particolare attenzione a
quelli  di  natura  integrata,  rinviando all'allegato 3 della stessa
delibera   n.  20/2004  la  ripartizione  della  riserva  secondo  la
tradizionale  chiave  di  riparto  regionale  e  che prevede altresi'
l'individuazione   dei  meccanismi  di  incentivazione  da  parte  di
ciascuna  regione  previo confronto con tutti i soggetti interessati,
ivi incluse le parti economiche e sociali;
  Visto  il  predetto allegato 3 della citata delibera n. 20/2004, il
quale,  oltre  ad indicare i meccanismi e le modalita' alternative di
perseguimento   dell'obiettivo   di   miglioramento   della  qualita'
dell'azione  dei  soggetti pubblici che attuano politiche di sviluppo
nel  territorio  regionale  (premialita' legata alla presentazione di
progetti  di  qualita',  ovvero  al rafforzamento istituzionale degli
enti  locali  e  di  altre  istituzioni  territoriali), stabilisce la
ripartizione  della  citata riserva premiale di 76,50 milioni di euro
tra le regioni del Mezzogiorno (compreso l'Abruzzo);
  Considerato  che  il  monitoraggio relativo al raggiungimento degli
obiettivi  previsti  per  ciascuna  delle  suddette premialita' viene
svolto  dal  Ministero  dello sviluppo economico, Dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione;
  Vista  la  nota  del  Ministro  dello sviluppo economico n. 0016840
dell'11 dicembre  2006,  con  la  quale  viene  trasmessa la proposta
relativa  alla parziale assegnazione delle risorse premiali di cui al
punto  1.2,  lettera a), della delibera n. 20/2004 (c.d. «premialita'
centrale»),  con  esclusivo  riferimento  agli  indicatori  2,  3 e 4
(annualita'    2005   per   l'indicatore   2   e   annualita'   2004,
rispettivamente per gli indicatori 3 e 4) e delle risorse di cui alla
lettera b) dello stesso punto 1.2 (c.d. «premialita' regionale»);
  Considerato  che  in  tale  proposta  sono evidenziati i criteri di
calcolo  impiegati nella quantificazione delle risorse da assegnare a
fini  premiali ed in particolare, con riferimento alla premialita' di
cui  al  punto  1.2, lettera a), (c.d. «premialita' centrale»), viene
previsto:
    relativamente   all'indicatore   2,  di  assegnare  l'importo  di
4.059.090  euro  (su  un  totale  assegnabile pari a 7.366.667 euro),
ripartito  tra  le  regioni  del  Mezzogiorno  e  le  amministrazioni
centrali,  per  i  rispettivi  programmi  di riferimento, secondo gli
importi  indicati in allegato alla stessa proposta, con un residuo di
3.307.577  euro,  che  resta  a  disposizione  per  eventuali  future
ripartizioni;
    relativamente   all'indicatore   3,  di  assegnare  l'importo  di
6.026.173  euro  (su  un  totale  assegnabile pari a 7.366.667 euro),
ripartito  tra  le  regioni  del  Mezzogiorno  e  le  amministrazioni
centrali,  per  i  rispettivi  programmi  di riferimento, secondo gli
importi  indicati  nello schema allegato alla stessa proposta, con un
residuo  di  1.340.494  euro,  che resta a disposizione per eventuali
future ripartizioni;
    relativamente   all'indicatore   4,  di  assegnare  l'importo  di
4.445.404  euro  (su  un  totale  assegnabile pari a 7.366.666 euro),
ripartito  tra  le  regioni  del  Mezzogiorno  e  le  amministrazioni
centrali,  per  i  rispettivi  programmi  di riferimento, secondo gli
importi  indicati  in allegato alla predetta proposta, con un residuo
di  2.921.262  euro,  da  assegnare  eventualmente  nella  successiva
annualita';
  Considerato inoltre che, con riferimento alla premialita' di cui al
punto 1.2, lettera b) (c.d. «premialita' regionale»), la proposta del
Ministro  dello  sviluppo  economico  prevede  l'assegnazione  di  un
importo   pari  a  63.770.400  euro  (su  un  totale  assegnabile  di
76.500.000  euro),  secondo la ripartizione regionale riportata nello
schema  allegato  alla  stessa proposta, con esclusione delle regioni
Abruzzo  e  Calabria,  per  le  quali  devono  essere  completate  le
verifiche attualmente in corso, al cui esito e' legata l'assegnazione
delle residue risorse premiali (pari a 12.729.600 euro);
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  del Ministro dello sviluppo
economico di assegnazione delle risorse premiali soprarichiamate;
                              Delibera:

  1. A  valere  sulle  risorse accantonate dal punto 1.2, lettera a),
della  delibera  n.  20/2004  per  le  finalita'  premiali esposte in
premessa,   pari   a   complessivi   110,50  milioni  di  euro  (c.d.
«premialita'  centrale»),  vengono  disposte  assegnazioni  in favore
delle   amministrazioni  centrali,  per  i  rispettivi  programmi  di
riferimento,  e  delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, per un importo totale di 14.530.667 euro.
La  ripartizione  di  tali risorse tra le amministrazioni regionali e
centrali  beneficiarie, per ciascuno dei richiamati indicatori 2, 3 e
4,  e'  riportata  negli  allegati  1, 2 e 3, che costituiscono parte
integrante della presente delibera.
  2.  A  valere  sulle risorse accantonate dal punto 1.2, lettera b),
della  delibera  n. 20/2004, pari a complessivi 76,50 milioni di euro
(c.d.  «premialita'  regionale»),  vengono  disposte  assegnazioni in
favore delle regioni Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia,  per  un  importo totale di 63.770.400 euro. Tale importo e'
ripartito tra le regioni beneficiarie, come indicato nell'allegato 4,
che costituisce parte integrante della presente delibera.
    Roma, 22 dicembre 2006
                                               Il Presidente delegato
                                                   Padoa Schioppa


Il segretario del CIPE
         Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 109