IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggo 1989, n. 168;
  Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 14 aprile 2005;
  Visto  il decreto ministeriale 15 aprile 2005 con il quale e' stata
riconosciuta l'Universita' degli studi di scienze gastronomiche ed e'
stato approvato il corso di laurea in «Scienze gastronomiche», classe
20  -  Laurea  in  scienze  e  tecnologie  agrarie,  agroalimentari e
forestali, a decorrere dall'anno accademico 2004/2005;
  Vista  la  delibera  del  comitato  tecnico-organizzativo  in  data
23 febbraio  2007 con la quale si approvano le modifiche allo statuto
emanato  con  decreto  rettorale  n.  1/05  in  data  5 maggio 2005 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 in data 9 maggio 2005;
  Vista  la  nota  favorevole  del Ministero dell'universita' e della
ricerca,  protocollo  n.  939  in data 26 marzo 2007, con la quale il
Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare;
  Richiamate le modifiche di seguito riportate:
    art. 4.1 lettera b), viene modificato in «laurea magistrale»;
    art. 7.1, viene modificato in «Il consiglio di amministrazione si
compone di un numero minimo di sette membri, elevabili a ventuno»;
    art.  7.1  lettera d), viene modificato in «da quattro a diciotto
consiglieri     nominati    dal    consiglio    di    amministrazione
dell'associazione  amici  dell'Universita'  di scienze gastronomiche,
scelti  tra  persone  che  si siano particolarmente distinte in campo
culturale,  accademico  e  della  ricerca o in rappresentanza di enti
pubblici  e  privati,  italiani  e  stranieri, i quali si impegnano a
fornire  un  contributo  di particolare rilevanza secondo modalita' e
criteri  determinati  dal  consiglio di amministrazione stesso per il
funzionamento dell'Universita»;
    art.   10.1,  viene  modificato  in  «Il  comitato  esecutivo  e'
costituito da cinque membri»;
    art.   10.1  lettera d),  viene  modificato  in  «due  componenti
designati  dal  consiglio  di  amministrazione,  scelti  tra  i  suoi
componenti»;
    art. 15.4, viene modificato in «Il senato accademico e' convocato
dal  rettore  ogni  qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno
una  volta  ogni  sei mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo
dei suoi componenti»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  modificato  ed  emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.
168,   ed   in   particolare   gli   articoli 6   e  16,  lo  statuto
dell'Universita' degli studi di scienze gastronomiche.