IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,    dalla   legge   23 novembre   2001,   n.   410,   e
successivamente    modificato   (nel   seguito   indicato   come   il
«decreto-legge  n.  351»), recante disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione  e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visto  il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, che prevede
che,  con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi, per quanto concerne i beni
immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza di altro Ministero,
di  concerto  con  detto  Ministero,  i beni immobili individuati dai
decreti  dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio possano essere
trasferiti,  a  titolo  oneroso, ad una o piu' societa' costituite ai
sensi  del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, e che, con i
medesimi  decreti,  siano  determinati  il  prezzo  iniziale a titolo
definitivo  e le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo
degli  immobili  trasferiti,  le  caratteristiche  dell'operazione di
cartolarizzazione   che   le   societa'  cessionarie  realizzano  per
finanziare  il  pagamento  del  prezzo,  l'immissione  delle societa'
cessionarie  nel  possesso  dei beni immobili trasferiti, la gestione
dei  beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi
in  via  convenzionale con criteri di remunerativita', e le modalita'
per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;
  Visto  il  decreto  emanato,  ai  sensi del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge  n.  351, dal Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data
21 novembre  2002  (nel  seguito  indicato come il «Primo decreto del
Ministro  dell'economia»)  tramite  il  quale sono stati trasferiti a
titolo  oneroso  alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. Societa'
cartolarizzazione  immobili pubblici S.r.l., gli immobili individuati
dai   decreti   dirigenziali   dell'Agenzia   del   demanio  elencati
nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed e' stata realizzata la
seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n.
351;
  Considerato  che  l'art.  3,  comma 13,  del  decreto-legge n. 351,
dispone che gli immobili di pregio siano individuati con i decreti di
cui  al  comma 1  del medesimo articolo, su proposta dell'Agenzia del
territorio;
  Visti  i  criteri  per  la  definizione  degli  immobili  di pregio
indicati   nell'allegato   1   al   decreto   emanato   dal  Ministro
dell'economia  e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche sociali in data 31 luglio 2002, in attuazione del
comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351;
  Visti  i  decreti  emanati,  ai  sensi del comma 13 dell'art. 3 del
decreto-legge  n.  351, dal Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
rispettivamente  in data 1° aprile 2003, 7 gennaio 2004, 16 settembre
2004  e  16 settembre  2005 con i quali sono stati individuati alcuni
immobili   di   pregio   tra   quelli  trasferiti  alla  societa'  di
cartolarizzazione   S.C.I.P.   Societa'   cartolarizzazione  immobili
pubblici S.r.l. con il Primo decreto del Ministero dell'economia;
  Considerato  che la qualificazione degli immobili quali immobili di
pregio  ai  fini  della  vendita  non  e'  in  alcun modo connessa ad
eventuali  classificazioni  degli immobili effettuate in precedenza a
qualunque altro fine anche locativo;
  Vista la proposta formulata in data 20 settembre 2006, ai sensi del
predetto  comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dall'Agenzia
del  territorio  per l'individuazione, tra i beni trasferiti ai sensi
del  Primo decreto del Ministro dell'economia, di un ulteriore elenco
di immobili di pregio, elencati nell'allegato al presente decreto;
  Considerato  che, per l'individuazione degli immobili oggetto della
proposta  di cui al precedente capoverso ed elencati nell'allegato al
presente  decreto,  l'Agenzia del territorio, tramite le proprie sedi
periferiche,   ha   accertato,  effettuando  le  relative  necessarie
verifiche:  l'ubicazione  degli  immobili  nei centri storici urbani,
qualificati in base ai rispettivi piani regolatori come zone omogenee
di  tipo A; l'ubicazione degli immobili in zone nelle quali il valore
unitario   medio  di  mercato  degli  immobili,  in  base  ai  valori
pubblicati    dall'Osservatorio   del   mercato   immobiliare   (OMI)
dell'Agenzia  del  territorio,  supera  di  almeno il 70 per cento il
corrispondente   valore   medio   di   mercato  rilevato  nell'intero
territorio comunale;
  Considerato  altresi'  che,  ai  sensi  del comma 3 dell'art. 3 del
decreto-legge  n.  351,  l'Agenzia del territorio, tramite le proprie
sedi  periferiche,  ha accertato per tutti gli immobili oggetto della
suddetta  proposta  ed  elencati  nell'allegato  al presente decreto,
effettuando  le  relative necessarie verifiche, l'insussistenza dello
stato  di  degrado  e, per i soli immobili ubicati nei centri storici
urbani,  la non necessita' di interventi di restauro e di risanamento
conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;
  Vista  la  rettifica comunicata dall'Agenzia del territorio in data
21 settembre   2006   con   nota  prot.  n.  67116,  giusta  delibera
dell'Ufficio  provinciale di Avellino dell'11 novembre 2005 a seguito
di   certificazione   rilasciata  dal  comune  di  Avellino  in  data
24 febbraio 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Tra    gli    immobili    trasferiti    alla    S.C.I.P.   Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. ai sensi del Primo decreto
del  Ministro  dell'economia,  sono  da considerarsi di pregio, oltre
agli immobili gia' individuati con i precedenti decreti menzionati in
premessa,  ed oltre a qualunque altro immobile che soddisfi i criteri
indicati  nella  delibera  allegata  sub  1 al decreto 31 luglio 2002
emanato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e che saranno
eventualmente  individuati  con  successivi decreti ministeriali, gli
immobili   elencati   nell'allegato   1   al  presente  decreto,  ivi
raggruppati tenendo conto della sussistenza di uno dei criteri di cui
alla delibera sopra citata.