IL DIRETTORE GENERALE
              per i beni architettonici e paesaggistici

  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
«Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali a
norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  250  del
26 ottobre 1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42, recante
«Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della  legge  6 luglio  2002,  n.  137»  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come
modificato  e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157
(disposizioni   correttive  ed  integrative  al  decreto  legislativo
22 gennaio  2004,  n.  42, in relazione al paesaggio), pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  102  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 97 del
27 aprile 2006;
  Visto  l'art.  8,  comma 2,  lettera o)  del decreto del Presidente
della   Repubblica   10 giugno   2004,   n.   173   «Regolamento   di
organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
24 settembre  2004, recante «Articolazione della struttura centrale e
periferica  dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali»  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in
particolare l'allegato 3;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
17 febbraio  2006  «Modifiche  al  decreto  ministeriale 24 settembre
2004,  recante:  «Articolazione della struttura centrale e periferica
dei  dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni
e  le  attivita' culturali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 luglio   2005   di  nomina  del  direttore  generale  per  i  beni
architettonici e paesaggistici;
  Visto  il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge
24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94, 95 e 96;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 dicembre  2006 «di incarico al
segretario  generale per assicurare il coordinamento e la continuita'
dell'azione  amministrativa  del  Ministero per i beni e le attivita'
culturali»;
  Vista la nota prot. n. 0010085 del 18 gennaio 2006, con la quale la
regione dell'Umbria, giunta regionale - Direzione regionale politiche
territoriali  ambiente  e  infrastrutture,  ha  trasmesso  copia  del
provvedimento  costituito  dalla  determinazione dirigenziale n. 8719
del 12 ottobre 2005, con la planimetria ad essa allegata, di adozione
della  revisione  del  vincolo  paesaggistico  di  cui  all'art. 142,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  di  un  tratto del corso
d'acqua «il Fossatone» richiesta dal comune di Marsciano in provincia
di Perugia ai sensi dell'art. 142, comma 3;
  Considerato  che,  con  la  suddetta  nota, la regione dell'Umbria,
giunta   regionale   -  Direzione  regionale  politiche  territoriali
ambiente e infrastrutture, ha richiesto la pubblicazione della citata
determinazione  dirigenziale e della planimetria ad essa allegata nel
Bollettino ufficiale regionale;
  Considerato  che con ulteriore nota prot. n. 0010099 del 18 gennaio
2006  la  regione  dell'Umbria  ha  richiesto  al comune di Marsciano
l'affissione  della  determinazione  dirigenziale  e  della  relativa
planimetria  all'albo  pretorio  comunale,  ai  sensi  dell'art. 142,
comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;
  Vista   la   determinazione  dirigenziale  della  giunta  regionale
dell'Umbria  n.  8719  del  12  ottobre 2005 e la planimetria ad essa
allegata,  di  adozione  della revisione del vincolo paesaggistico di
cui   all'art.  142,  comma 1,  lettera c)  del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «il Fossatone»
richiesta  dal  comune  di Marsciano in provincia di Perugia ai sensi
dell'art.  142,  comma 3,  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della
regione Umbria n. 6, in data 1° febbraio 2006;
  Vista  la  nota  prot.  n.  9457 del 26 maggio 2006 con la quale la
Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio
storico,  artistico  ed  etnoantropologico dell'Umbria, ha comunicato
alla  Direzione  generale  per  i beni architettonici e paesaggistici
l'esito  del sopralluogo congiunto effettuato in data 19 maggio 2006,
presenti  i funzionari della medesima Soprintendenza, della Direzione
regionale  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  e della regione
Umbria;
  Rilevato che con la suddetta nota, la Soprintendenza ha evidenziato
come  nella planimetria allegata alla citata determinazione regionale
di  revisione del vincolo n. 8719 del 12 ottobre 2005, tra le aree da
stralciare  risultano inserite non solo quelle pertinenti alla fascia
di  rispetto  de «il Fossatone» ma anche del fiume Nestore che invece
non e' citato nella suddetta determinazione regionale;
  Considerato  che  con la medesima nota, la citata Soprintendenza ha
comunicato quanto segue:
    dal  sopralluogo  e' emersa la complessita' dell'area da indagare
caratterizzata  da  nuove  infrastrutture  viarie  non  riportate  in
cartografia,  da  insediamenti  diffusi anche se poco intensivi sulla
fascia  destra del corso d'acqua, da aree ancora prettamente agricole
sulla  fascia sinistra, da aree fortemente industrializzate e di cave
estrattive  subito  a  monte  dell'immissione del fiume Nestore nelle
quali il fosso risulta peraltro intubato per circa 700 metri;
    lungo  il  corso  d'acqua  in  esame  si  e' potuto constatare la
presenza  di  consistente  vegetazione  ripariale che caratterizza il
paesaggio  della  zona e nella zona a monte, all'estremita' dell'area
da escludere dal vincolo ma all'interno di essa, e' stata riscontrata
la  presenza  di  un  piccolo  specchio  d'acqua  circondato da folta
vegetazione e con la presenza di specie volatili;
    l'area  che  si  intende  escludere  dal  vincolo  relativo a «il
Fossatone»  non  interessa  e  non si sovrappone al vincolo di cui al
decreto  ministeriale  29 gennaio 1997, relativo al centro storico di
Marsciano;
  Considerato  che,  con  la  suddetta  nota,  la  Soprintendenza  ha
comunicato  che:  «per  meglio  valutare  la  complessita' delle aree
interessate e' stato chiesto all'amministrazione comunale, per le vie
brevi,  stralcio  dell'attuale  PRG  vigente  al 6 settembre 1985 per
verificare  quali zone erano classificate A e B e quindi si intendono
gia'   stralciate,   foto   aree   prospettiche   gia'   in  possesso
dell'amministrazione e risalenti agli ultimi anni»;
  Vista  la successiva nota prot. n. 12447 del 14 giugno 2006, con la
quale  la citata Soprintendenza, avendo acquisiti da parte del comune
di  Marsciano ulteriori elementi in merito alla revisione del vincolo
di  cui  all'oggetto,  ha  inoltrato  alla Direzione regionale e alla
Direzione  generale  le seguenti valutazioni: «(... ...) Le foto aree
prospettiche,  (...  ...)  mostrano  come  il  corso  del  fosso  sia
caratterizzato  da  vegetazione ripariale, siano presenti all'interno
delle  zone  edificate  appezzamenti  di  terreno  di evidente natura
agricola,  siano  presenti  prevalentemente  sul  lato  sinistro aree
prettamente  agricole,  la  revisione  del vincolo limitatamente alla
fascia di rispetto de «il Fossatone», come indicato nella cartografia
della  determinazione  dirigenziale regionale, potrebbe portare ad un
ulteriore   degrado   paesaggistico   delle  fasce  di  rispetto,  in
particolare nella zona di immissione del fosso al fiume Nestore, gia'
caratterizzata  da  zone  di cava di argilla e di degrado ambientale,
dove  invece  sarebbe  auspicabile  un  ritorno  ad  un  paesaggio di
qualita', e nella prospettiva di una eventuale delocalizzazione delle
fornaci  alla riapertura del fosso. Tutto cio' premesso si esprime il
seguente  parere: ad esclusione delle zone gia' delimitate come B nel
PRG  comunale vigente al 1985, e' opportuno che venga riconfermato il
vincolo  paesaggistico  relativo  alla  fascia  di rispetto del corso
d'acqua  «il  Fossatone»,  al  fine di preservare gli ancora presenti
caratteri peculiari del paesaggio umbro.»;
  Considerato  che  la  Direzione  regionale  per  i beni culturali e
paesaggistici  dell'Umbria, vista l'istruttoria della Soprintendenza,
esperita  con note sopraccitate, a seguito del sopralluogo congiunto,
con nota prot. n. 0004477 dell'11 agosto 2006 ha espresso il seguente
parere:  «(...  ...) dall'analisi delle fotografie, (... ...) si puo'
constatare  che il tratto del Fossatone verso monte, cosi' come anche
riportato  nelle  note  citate  della  Soprintendenza  B.A.P.P.S.A.E.
dell'Umbria,  e'  caratterizzato  da una ricca vegetazione ripariale,
sia  arbustiva,  sia  ad  alto  fusto  e  da ampie aree coltivate che
definiscono paesaggi di rilevanza naturale.
  Un'idea  complessiva  dei  luoghi adiacenti il Fossatone e' fornita
dalle  fotografie aeree messe a disposizione dal comune di Marsciano.
Nella  foto  aerea n. 1 il Fossatone e' visibile in alto a sinistra e
ancora  la  vegetazione  ad alto fusto ne sottolinea l'andamento e ne
evidenzia il tracciato, unitamente alle zone agricole e alle aree che
conservano  le  loro  caratteristiche naturali. In fascia idrografica
destra  si  puo'  constatare  la  presenza  di edilizia. La foto n. 3
restituisce  l'immagine  del  Fossatone  sempre  verso  monte,  dando
un'idea  dell'insieme  che,  sebbene  in alcune parti ha subito delle
trasformazioni  rispetto alle riprese fotografiche aeree, conserva in
ogni  caso il valore paesaggistico tipico degli ambiti fluviali della
Regione.
  Proseguendo  nella  foto n. 2 e' visibile l'ultimo tratto del fosso
fino  all'immissione  con  il Nestore compresa la porzione che, sotto
l'area delle Fornaci Briziarelli, fu intubata per la maggior parte in
tempi  remoti. E' in questo tratto che, vista l'assenza materiale del
Fossatone,  quest'Ufficio  propone  a  codesta  Direzione generale di
stralciare l'area dalle disposizioni previste dall'art. 142, comma 1,
lettera c),  del  decreto legislativo n. 42/2004. Si sottolinea pero'
che,  a parere di questa Direzione, lo stralcio dovrebbe limitarsi ai
tratti  di  fasce  idrografiche del Fossatone che non intersechino la
fascia  di  rispetto del torrente Nestore dei 150 metri dell'art. 142
del  decreto  legislativo  n.  42/2004 come da proposta redatta nella
planimetria  allegata;  proposta che si riferisce allo stato di fatto
documentato  dal comune nell'estratto di P.R.G. (... ...). Si osserva
per  completezza,  (... ...) che in prossimita' del torrente Nestore,
il P.T.C.P. ha individuato "le zone di salvaguardia paesaggistica dei
corsi  d'acqua  principali  di  rilevanza  territoriale" per le quali
valgono  le  limitazioni  dell'art. 39 del P.T.C.P., comma 4). Per il
successivo  tratto  fino  all'immissione  con il Nestore si condivide
quanto affermato dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E.
  Come  anche  verificato dalla citata Soprintendenza, si precisa che
alcune  aree limitrofe al Fossatone gia' risultavano individuate alla
data  del  6 settembre  1985  come  zona  B e pertanto rientranti nel
disposto  dell'art.  142,  comma 2,  come  si  puo'  constatare dallo
stralcio del P.R.G. vigente in quel periodo (... ...).
  A  parere  di  questa  Direzione,  cosi' come anche sostenuto dalla
citata  Soprintendenza,  il  Fossatone incide dunque notevolmente sul
paesaggio limitrofo sia per la vegetazione ad alto fusto ed arbustiva
che ne sottolinea l'andamento evidenziandone il tracciato, sia per la
presenza  di  zone  con  caratteristiche  naturali  conserva cosi' la
rilevanza  paesaggistica  di cui all'art. 142 del decreto legislativo
n. 42/2004.
  Per  quanto  relazionato,  per  la  sua  capacita'  di incidere sul
paesaggio e di definirlo, si ritiene che il Fossatone abbia interesse
paesaggistico  e  pertanto,  con l'eccezione delle aree che alla data
del  6 settembre  1985  ricadevano  nei  casi previsti dall'art. 142,
comma 2,   del   decreto   legislativo   n.   42/2004,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  (si veda l'allegato P.R.G. vigente in
quella  data), e con l'eccezione dell'area delle Fornaci Briziarelli,
ma  non  ricadente  nei  m  150  di  tutela  del torrente Nestore, si
conferma   la  rilevanza  paesaggistica  dell'area  stralciata  dalla
regione Umbria con D.D. n. 8719 del 12 ottobre 2005.
  Si  sottolinea  inoltre che, secondo il P.T.C.P. vigente, a valenza
paesaggistica,  le  attivita'  sono in generale normate dall'art. 39,
comma 4 - Ambiti fluviali - del citato piano.»;
  Considerato  che  la Direzione generale per i beni architettonici e
paesaggistici,  con relazione prot. n. DG BAP S02/34.07.l0./5811/2007
del   21 marzo   2007,  visionati  gli  atti,  le  cartografie  e  la
documentazione  fotografica  ad  essi  allegata, ha concordato con il
parere  espresso  dalla  Direzione  regionale  per i beni culturali e
paesaggistici dell'Umbria, in merito alla necessita' di confermare la
rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua «il
Fossatone»  ricadente  nel  comune  di  Marsciano,  in  provincia  di
Perugia,  con  l'eccezione  delle  aree che alla data del 6 settembre
1985 ricadevano nei casi previsti dall'art. 142, comma 2, del decreto
legislativo n. 42/2004, e successive modificazioni e integrazioni (ci
si  riferisce alla cartografia del P.R.G. vigente in quella in quella
data),  e con l'eccezione dell'area delle Fornaci Briziarelli, ma non
ricadente  nei m 150 di tutela del torrente Nestore, «(... ...) anche
in  considerazione  dell'opportunita'  di  garantire l'individuazione
degli   interventi   di   recupero   e  riqualificazione  delle  aree
significativamente     compromesse     o    degradate,    nell'ambito
dell'attivita' di pianificazione paesaggistica prevista dall'art. 143
del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cosi' come riformato
dal  decreto  legislativo  24 marzo  2006,  n.  157, ripristinando le
misure di conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate
per legge, al fine di evitare un'ulteriore compromissione del bene di
cui trattasi»;
  Considerato   che  il  presente  provvedimento  di  conferma  della
rilevanza  paesaggistica  del tratto del corso d'acqua «il Fossatone»
ricadente  nel  Marsciano,  in  provincia  di Perugia, come riportato
nell'allegata planimetria, comporta in particolare l'obbligo da parte
del   proprietario,   possessore   o  detentore  a  qualsiasi  titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
Regione   o   all'Ente   dalla   stessa   delegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai  sensi  degli articoli 146, 147 e 159 del predetto
decreto   legislativo   n.  42/2004,  per  qualsiasi  intervento  che
modifichi   lo  stato  dei  luoghi,  secondo  la  procedura  prevista
rispettivamente dalle citate disposizioni;
                              Decreta:

  Ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42,  come  modificato  e integrato dal decreto legislativo
24 marzo  2006,  n. 157, con l'eccezione delle aree che alla data del
6 settembre   1985,  ricadevano  nei  casi  previsti  dall'art.  142,
comma 2,   del   decreto   legislativo   n.   42/2004,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  (ci si riferisce alla cartografia del
P.R.G.  vigente  in  quella  data), e con l'eccezione dell'area delle
Fornaci  Briziarelli,  ma  non  ricadente  nei  m  150  di tutela del
torrente  Nestore, cosi' come individuata e perimetrata nell'allegata
planimetria,  e'  confermata  la rilevanza paesaggistica ex art. 142,
comma 1,  lettera c)  del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.  42,  del  tratto  del corso d'acqua «il Fossatone», ricadente nel
comune  di  Marsciano,  in  provincia  di Perugia, secondo l'allegata
planimetria,   dichiarato   irrilevante  ai  fini  paesaggistici  con
determinazione  dirigenziale n. 8719 del 12 ottobre 2005 della giunta
regionale  dell'Umbria,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della
regione Umbria n. 6 del 1° febbraio 2006.
  Con  il  presente  decreto  ministeriale  si conferma, pertanto, il
regime  vincolistico  delle  suddette aree, con specifico riferimento
alle  norme  d'uso  previste  dall'art.  39 del Piano territoriale di
coordinamento provinciale (P.T.C.P.).
  La  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici,  il paesaggio, il
patrimonio   storico,   artistico  ed  etnoantropologico  dell'Umbria
provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale  contenente il
presente  decreto  venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art.
140,  comma 5,  del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004, n. 42, e
dell'art.  12  del  regolamento  3 giugno  1940,  n.  1357,  all'albo
pretorio del comune di Marsciano e che copia della Gazzetta Ufficiale
stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso
i competenti uffici del suddetto comune.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale  amministrativo regionale del Lazio secondo le modalita' di
cui  alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario
al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della
Repubblica  24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta
e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente
atto.
    Roma, 28 marzo 2007
                                        Il direttore generale: Cecchi