LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   28 dicembre   2005,   n.   262,  e  successive
modificazioni;
  Visti,   in   particolare,   l'art.  62,  comma 3-bis  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Vista  la  delibera  n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale e'
stato  adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati,
in  attuazione  delle  disposizioni del decreto legislativo n. 58 del
1998,  come  modificato  con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n.
13085  del  18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del
4 dicembre  2002,  n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno
2003,  n.  14339  del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005, n.
15233 del 29 novembre 2005 e n. 15539 dell'8 agosto 2006;
  Ritenuta  la  necessita'  di  integrare il regolamento adottato con
delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 in attuazione delle previsioni
di  cui  all'art. 62, comma 3-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
  Considerata   la  necessita'  di  prevedere  un'entrata  in  vigore
differita  delle  presenti  disposizioni,  al fine di consentire alle
societa' di adeguarsi alla nuova disciplina;
  Considerate  le osservazioni formulate dagli enti e dagli organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
                              Delibera:

  I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  concernente  la disciplina dei mercati, approvato con
delibera  n.  11768 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n.
12497  del  20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del
10 luglio  2002,  n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo
2003,  n.  14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n.
14955  del  23 marzo  2005,  n. 15233 del 29 novembre 2005 e n. 15539
dell'8 agosto 2006, e' integrato come segue:
    nel Titolo II, dopo il Capo V e' inserito il seguente Capo:

                             «Capo V-bis
        Condizioni per la quotazione di determinate societa'

                             Art. 18-ter
Condizioni  per  la  quotazione  di  azioni  di societa' controllanti
societa'  costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti
                         all'Unione europea.

  1. Le   azioni  di  societa'  controllanti  societa'  costituite  e
regolate  dalla  legge  di  Stati non appartenenti all'Unione europea
possono  essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato
italiano ove le societa' controllate:
    a)  redigano  il  bilancio d'esercizio o consolidato e lo rendano
disponibile  agli  azionisti della controllante, secondo le modalita'
previste dall'art. 2429, comma 4 del codice civile;
    b)  sottopongano  i  bilanci  di  cui alla lettera a) a controllo
contabile  secondo  principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione
europea;
    c)  rendano pubblici i propri statuti, la composizione e i poteri
dei   propri   organi   sociali,  secondo  la  legislazione  ad  esse
applicabile o volontariamente;
    d)   siano   impegnate  a  fornire  al  revisore  della  societa'
controllante   le  informazioni  a  questo  necessarie  per  condurre
l'attivita'  di  controllo  dei  conti  annuali e infra-annuali della
stessa societa' controllante;
    e)  dispongano  di  un  sistema  di  controlli  interni  adeguato
rispetto  alle dimensioni e alla complessita' delle attivita' da esse
svolte  ed  idoneo a produrre regolarmente alla direzione, all'organo
di  controllo e al revisore della societa' controllante le necessarie
informazioni  sulla  gestione  e  sui  dati  economici patrimoniali e
finanziari. L'adeguatezza del sistema dei controlli e' attestata, con
cadenza  almeno  annuale,  dall'organo  di  controllo  della societa'
controllante.

                           Art. 18-quater
Condizioni  che  inibiscono  la  quotazione  di  azioni  di  societa'
controllate  sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di
                           altra societa'.

  1. Le  azioni  di  societa' controllate sottoposte all'attivita' di
direzione  e  coordinamento  di  un'altra societa' non possono essere
ammesse  alle  negoziazioni  in un mercato regolamentato italiano ove
tali societa':
    a)  non  abbiano  adempiuto agli obblighi di pubblicita' previsti
dall'art. 2497-bis del codice civile;
    b)  non  abbiano un'autonoma capacita' negoziale nei rapporti con
la clientela e i fornitori;
    c)  abbiano  in  essere con la societa' che esercita la direzione
unitaria  ovvero  con altra societa' del gruppo a cui esse fanno capo
un  rapporto  di  tesoreria accentrata, non rispondente all'interesse
sociale.   La   rispondenza   all'interesse   sociale   e'  attestata
dall'organo   di  amministrazione  con  dichiarazione  analiticamente
motivata e verificata dall'organo di controllo;
    d)  non dispongano di amministratori indipendenti, in numero tale
da  garantire  che  il  loro  giudizio  abbia  un  peso significativo
nell'assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione
dell'indipendenza   e   dell'adeguatezza   del  numero  dei  predetti
amministratori  si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dalle
societa'  di  gestione  dei mercati regolamentati, tenuto conto delle
migliori  prassi  disciplinate  dai  codici  di comportamento redatti
dalle medesime societa' o da associazioni di categoria.
  2.  Le societa' controllate con azioni quotate che non ritengano di
dover  adempiere  agli  obblighi di pubblicita' previsti dal comma 1,
lettera a), forniscono nella relazione sulla gestione di cui all'art.
2428 del codice civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui
non  ritengono  di  essere  sottoposte  all'attivita'  di direzione e
coordinamento della controllante.

                          Art. 18-quinquies
Condizioni  per la quotazione di azioni di societa' il cui patrimonio
           e' costituito esclusivamente da partecipazioni

  1. Le   azioni   di  societa'  finanziarie  il  cui  patrimonio  e'
costituito  esclusivamente  da  partecipazioni possono essere ammesse
alle  negoziazioni  in  un  mercato  regolamentato  italiano ove tali
societa':
    a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in
merito  alla propria politica di investimento, specificando i criteri
seguiti  per la gestione degli investimenti e la diversificazione del
rischio.   Le   informazioni  devono  consentire  all'investitore  di
valutare   le  opportunita'  di  investimento  e  di  individuare  le
modalita'  con  le  quali l'obiettivo di distribuzione del rischio e'
conseguito;
    b)  investano  e  gestiscano  le proprie attivita' in conformita'
alla politica di investimento resa pubblica.
  2.  Le  societa'  di  cui  al  comma 1  comunicano senza indugio al
pubblico  le  variazioni  della  loro politica di investimento con le
modalita'  indicate  dall'art. 66, commi 2 e 3 del regolamento Consob
n. 11971 in materia di emittenti.
  3.  Le societa' di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella
relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:
    a)  informazioni circa le modalita' di investimento delle proprie
attivita'  in conformita' alla politica di investimento adottata, con
particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a
tal fine anche un'analisi quantitativa, e
    b)  una  completa  e  significativa  analisi  del  portafoglio di
investimento.

                           Art. 18-sexies
                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  Capo  si applicano alle
societa'  che  chiedono  l'ammissione alla negoziazione delle proprie
azioni   in   un  mercato  regolamentato  italiano  a  decorrere  dal
1° gennaio 2008.
  2.  Le  societa'  con  azioni quotate di cui agli articoli 18-ter e
18-quater  si adeguano alle disposizioni ivi contenute entro diciotto
mesi  dall'entrata  in  vigore  delle  stesse. Esse trasmettono senza
indugio alla Consob il piano di adeguamento adottato ed il calendario
previsto  e  ne comunicano al pubblico gli elementi essenziali con le
modalita' indicate dall'art. 66, commi 2 e 3 del regolamento adottato
dalla   Consob   con   delibera  n.  11971  del  1999,  e  successive
modificazioni.  Il  documento  contabile  previsto  dall'art.  82 del
citato  regolamento contiene le informazioni concernenti l'attuazione
del   piano.   Le   societa'  con  azioni  quotate  di  cui  all'art.
18-quinquies si adeguano alle disposizioni ivi previste entro la data
di  approvazione  del  bilancio dell'esercizio chiuso o in corso alla
data del 31 dicembre 2007.
  3.  Le  societa'  con  azioni quotate che acquisiscono il controllo
delle  societa' estere di cui al comma 1 dell'art. 18-ter si adeguano
alle   disposizioni   ivi  previste  nel  termine  di  sei  mesi  dal
perfezionamento  dell'acquisto.  Le  societa'  con azioni quotate che
vengono  sottoposte  all'attivita'  di  direzione  e coordinamento di
un'altra  societa'  si  adeguano  alle  disposizioni  di cui all'art.
18-quater   nel  termine  di  diciotto  mesi  dal  verificarsi  della
condizione.
  4.  Le societa' di cui al comma 3 informano la Consob e il pubblico
nei modi previsti dal comma 2.».
  II. La  presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Consob
e  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in
vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 2 maggio 2007
                                                Il presidente: Cardia