IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO PER LE RIFORME
                   E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
                           AMMINISTRAZIONE
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per
il  riordino  della  dirigenza  statale  e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e, in particolare,
l'art.  3  che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001;
  Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del
Ministro  della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa;
  Visti  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive
modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate;
  Visti  il  decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive
modificazioni,  recante  disposizioni  in materia di personale civile
del Ministero della difesa;
  Visti  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive
modificazioni,  concernente  la  riorganizzazione  dell'area  tecnico
industriale del Ministero della difesa;
  Visto  l'art.  9,  comma 2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 e
successive   modificazioni,   recante  disciplina  dell'attivita'  di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 giugno  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  serie  generale,  n.  158  del 10 luglio 2006, concernente
delega  di  funzioni  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in
materia  di  riforme  e innovazioni nella pubblica amministrazione al
Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;
  Visto   il   regio  decreto  7 luglio  1907,  n.  611,  concernente
ordinamento  e  compiti  della  Commissione  per  gli esperimenti del
materiale da guerra (Mariperman);
  Visto  il  foglio  d'ordini  n.  90,  in  data 3 novembre 1962, del
Ministero  della  difesa  -  Marina,  concernente l'istituzione in La
Spezia  del  Centro missilistico della Marina militare (Marimissili),
nonche' la sua dipendenza in linea tecnica e disciplinare;
  Vista  la  legge 1° ottobre 1984, n. 637, concernente istituzione e
ordinamento  dell'Istituto  per  le telecomunicazioni e l'elettronica
della Marina militare «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar);
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 24 gennaio 1995,
concernente  organizzazione,  compiti  e  dipendenza  della  Stazione
«degaussing e deperming» di Augusta della Marina militare;
  Ravvisata  a  norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera b), del
decreto  legislativo  n. 459 del 1997, l'opportunita' di procedere ad
un  accorpamento  di  compiti  e  processi  produttivi di Mariperman,
Marimissili e Mariteleradar, con ricorso ad una gestione unitaria, in
quanto   l'autonomia   delle   singole  strutture  non  risulta  piu'
funzionalmente   utile   e  conveniente,  in  un'ottica  di  economie
gestionali e di utilizzo razionale delle risorse;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 gennaio 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  serie generale - n. 79 del
4 aprile   1998,  concernente  l'attuazione  del  richiamato  decreto
legislativo n. 459 del 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che
individua  in  annessa tabella D gli enti dell'area tecnico-operativa
del Ministero della difesa cui vanno applicate le disposizioni di cui
agli  articoli 2  e 3 del citato decreto legislativo n. 459 del 1997,
tra  i  quali  figurano  Mariperman,  Marimissili e Mariteleradar, da
accorpare  in  un  unico  centro per il supporto e la sperimentazione
navale a La Spezia;
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   E'   istituito   in   La   Spezia  il  Centro  di  supporto  e
sperimentazione   navale  (C.S.S.N.),  di  seguito  denominato  anche
Centro,  cui  sono attribuite per riorganizzazione ed accorpamento le
funzioni  della  Commissione  per  gli  esperimenti  del materiale da
guerra  (Mariperman),  nonche'  quelle  del Centro missilistico della
Marina   militare   (Marimissili)   di  La  Spezia.  Contestualmente,
Mariperman   e  Marimissili  sono  soppressi.  Dal  C.S.S.N.  dipende
l'Istituto  per  le  telecomunicazioni  e  l'elettronica della Marina
militare  «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar) di Livorno, che assume
il livello ordinativo di reparto.
  2.  Il  Centro dipende dall'Ispettorato per il supporto logistico e
dei  fari  della Marina militare e e' dotato di autonomia gestionale,
nell'ambito  delle  attivita'  e dei programmi di lavoro disposti dal
citato  Ispettorato. Il potere disciplinare nei confronti del Centro,
connesso con lo svolgimento delle attivita' di presidio e' esercitato
dall'alto comando militare marittimo competente per territorio.