IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

  Visto   il   decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
  Visto  l'art.  7-bis  della  legge  30 aprile 1999, n. 130, recante
«Disposizioni  sulla  cartolarizzazione  dei crediti», introdotto dal
decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35, convertito con modificazioni
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare:
    il  comma 1,  che  disciplina  le operazioni aventi ad oggetto le
cessioni  di  crediti  fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti
delle  pubbliche  amministrazioni  o  garantiti dalle medesime, anche
individuabili  in  blocco,  nonche'  di  titoli emessi nell'ambito di
operazioni  di  cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto  crediti della
medesima  natura,  effettuate  da banche in favore di societa' il cui
oggetto  esclusivo  sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante
l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti,  e  la  prestazione  di  garanzia per le obbligazioni emesse
dalle stesse banche ovvero da altre;
    il  comma 2,  in  base  al quale i crediti ed i titoli acquistati
dalla  societa' di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi
debitori  sono  destinati  al  soddisfacimento  dei diritti, anche ai
sensi   dell'art.   1180  del  codice  civile,  dei  portatori  delle
obbligazioni  di  cui  al  comma 1  e delle controparti dei contratti
derivati  con  finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e
nei  titoli  ceduti  e  degli  altri  contratti accessori, nonche' al
pagamento  degli  altri  costi  dell'operazione,  in  via prioritaria
rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1;
  Visto  il  comma 6  dell'art.  7-bis della legge 30 aprile 1999, n.
130,  in  base  al quale sono emanate, ai sensi dell'art. 53 del TUB,
disposizioni  di  attuazione aventi a oggetto anche i requisiti delle
banche  emittenti,  i  criteri  che le banche cedenti adottano per la
valutazione  dei  crediti e dei titoli ceduti e le relative modalita'
di  integrazione, nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto  degli obblighi previsti dallo stesso articolo, anche per il
tramite di societa' di revisione allo scopo incaricate;
  Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB:
    gli  articoli 53,  comma 1,  e  67,  comma 1, in base ai quali la
Banca  d'Italia,  in  conformita' delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni   aventi   a   oggetto,   tra   l'altro,   l'adeguatezza
patrimoniale,   il   contenimento   del  rischio  nelle  sue  diverse
configurazioni,  l'organizzazione  amministrativa  e  contabile  e  i
controlli   interni,  rispettivamente,  delle  banche  e  dei  gruppi
bancari;
    l'art.  12,  comma 5,  in  base  al  quale  la Banca d'Italia, in
conformita'  delle  deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da
parte  delle banche di obbligazioni e di strumenti finanziari diversi
dalle partecipazioni;
    l'art.  65, comma 1, che individua i soggetti inclusi nell'ambito
della vigilanza consolidata;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
14 dicembre  2006,  n.  310,  emanato  sentita  la  Banca  d'Italia e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2007, con il quale
sono  state  dettate  le disposizioni di attuazione di cui al comma 5
dell'art.  7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi a oggetto
il  rapporto  massimo  tra  le  obbligazioni oggetto di garanzia e le
attivita'  cedute,  la tipologia di tali attivita' e di quelle, dagli
equivalenti  profili  di rischio, utilizzabili per la loro successiva
integrazione,   nonche'   le  caratteristiche  della  garanzia  della
societa' cessionaria;
  Viste le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attivita'
degli   enti   creditizi   ed  al  suo  esercizio  e  all'adeguatezza
patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze -
Presidente  del  CICR  27 dicembre  2006,  recante «Recepimento della
nuova disciplina sul capitale delle banche»;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    «legge»,   la   legge   30 aprile  1999,  n.  130,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
    «regolamento»,  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze 14 dicembre 2006, n. 310, emanato, sentita la Banca d'Italia,
ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, della legge;
    «obbligazioni  bancarie  garantite»,  le  obbligazioni  emesse ai
sensi dell'art. 7-bis della legge;
    «banca  emittente»,  la banca che emette le obbligazioni bancarie
garantite;
    «banca  cedente»,  la  banca  che  cede  attivita'  alla societa'
cessionaria ai sensi dell'art. 7-bis della legge;
    «societa' cessionaria», la societa' che, ai sensi dell'art. 7-bis
della legge, ha per oggetto esclusivo l'acquisto di crediti e titoli,
mediante  l'assunzione  di  finanziamenti  concessi o garantiti anche
dalle   banche   cedenti,   e  la  prestazione  di  garanzie  per  le
obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
    «attivi  idonei», le attivita' (crediti e titoli) individuate dal
regolamento  come  idonee  a essere cedute alla societa' cessionaria,
anche a fini di successiva integrazione del patrimonio separato.