IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 320/1954
recante il regolamento di Polizia veterinaria;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto  il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la  direttiva  2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000
che  stabilisce  disposizioni  specifiche  di lotta e di eradicazione
della  febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo
9 luglio   2003,   n.  225,  relativo  alle  misure  di  lotta  e  di
eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
  Vista  la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE
relativa a talune spese nel settore veterinario;
  Vista  la  decisione  2005/393/CE  del 23 maggio 2005, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  che  istituisce zone di protezione e di
sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, per quanto riguarda
i movimenti di animali a partire dalle zone soggette a restrizione;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  della  sanita'  11 maggio 2001,
concernente  misure urgenti di profilassi vaccinale e le disposizioni
emanate  con  provvedimenti  del  direttore  generale  della  sanita'
veterinaria  e  degli  alimenti  del  Ministero della salute prot. n.
608/BT/483   del   7 gennaio  2003,  e  successive  modifiche,  prot.
DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18  del  19 gennaio 2005, circa l'impiego del
vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;
  Visto  il  parere  favorevole  reso  dal  Consiglio superiore della
sanita'  nella  seduta  del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del
vaccino  polivalente  nella  composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi
vaccinali;
  Visto  il  Piano  di  sorveglianza  ed  eradicazione  della  febbre
catarrale   degli   ovini  presentato  dall'Italia  alla  Commissione
europea,  approvato  con  decisione della Commissione 2006/875/CE del
30 novembre 2006;
  Ritenuto opportuno aggiornare il protocollo per la vaccinazione nei
confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso
dal   Ministero   della   salute   alle   regioni   con   nota  prot.
DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004;
  Rilevato  che  allo stato attuale sono comparsi in Europa sierotipi
mai  riscontrati  prima (BTV8 nei territori del Nord Europa e BTV1 in
alcuni territori della regione Sardegna);
  Considerato  che  la normativa comunitaria, relativa alle misure di
lotta   contro   la   blue   tongue,   prevede   la  possibilita'  di
movimentazione  degli  animali  vaccinati  nell'ambito di un'apposita
campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;
  Visto  il  documento  protocollo  n.  263132/50.03.61 del 25 maggio
2004, concordato nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato
al  Ministero  della  salute,  nel  quale  vengono fissate specifiche
disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue
tra le regioni del territorio nazionale;
  Considerato  che  allo  stato attuale gli unici vaccini disponibili
per  soddisfare i bisogni nazionali per i sierotipi 1 e 9 sono quelli
vivi  attenuati  e  che la disponibilita' di vaccini alternativi, con
particolare  riferimento  ai vaccini spenti per i sierotipi 2 e 4, e'
limitata;
  Ritenuto  necessario  adottare  nuove  disposizioni  in ordine alla
campagna di vaccinazione per la Blue Tongue 2007;
                               Ordina:

                               Art. 1.
  1.  Nell'ambito  della  campagna  di  vaccinazione  per  la  febbre
catarrale   degli   ovini,  relativa  all'anno  2007,  devono  essere
sottoposti  a  vaccinazione  entro e non oltre il 30 aprile 2007, nel
caso  in  cui  sia  impiegato  il  vaccino  vivo  attenuato  e  senza
prescrizioni temporali per l'impiego del vaccino inattivato:
    a) gli  animali  della  specie  ovina  e  caprina  presenti negli
allevamenti  situati  nei  territori  delle  regioni e delle province
autonome  individuati  nell'allegato I alla presente ordinanza, dando
priorita'  agli  animali destinati alla rimonta, secondo le modalita'
stabilite  nel  «protocollo  per  la vaccinazione nei confronti della
febbre   catarrale  degli  ovini  (bluetongue)  rev.  1° marzo  2007»
allegato alla presente ordinanza;
    b) gli  animali  delle  specie,  bovina  e bufalina, ai soli fini
dello  spostamento,  situati  nei  territori  delle  regioni  e delle
province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui
alla lettera a).
  2.  Per  l'effettuazione  della  campagna di vaccinazione di cui al
comma 1,   le   regioni   possono   avvalersi  di  veterinari  liberi
professionisti appositamente formati e autorizzati.
  3. A parziale deroga del comma 1, le regioni e le province autonome
possono   concedere,   in   base   ai  risultati  della  sorveglianza
sierologica,   entomologica,  delle  condizioni  climatiche  e  delle
condizioni  fisiologiche  degli  animali,  una  deroga all'obbligo di
vaccinazione  nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2007. Le
regioni  potranno concordare modalita' e definire protocolli sanitari
per  le movimentazioni interregionali per aree omogenee relativamente
ai  sierotipi  circolanti,  informandone contestualmente il Ministero
della salute e le altre regioni e province autonome.
  4.  Nell'ambito  delle  strategie  e  dei  piani di lotta specifici
regionali,   le   regioni   e   le   province   autonome  individuate
nell'allegato  I  al  provvedimento  indicato al comma 1, lettera a),
possono  utilizzare  eventuali  nuovi  vaccini  autorizzati  messi  a
disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva
disponibilita' degli stessi;
  5. L'allegato  I  della presente ordinanza, conforme alla decisione
2005/393/CE,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, puo' essere
modificato  in  base  ai  risultati  della  sorveglianza sierologica,
entomologica,  delle  condizioni  climatiche,  con  provvedimento del
Ministero della salute.
  6. Le spese inerenti l'esecuzione della vaccinazione nella campagna
vaccinale  2007  sono  a  carico  delle regioni e province autonome e
dovranno  essere  rendicontate  al  Ministero  della  salute il quale
provvedera'  a  richiederne  il  rimborso  alla  Commissione  europea
nell'ambito  dei  piani  cofinanziati.  Le  spese  del vaccino sono a
carico  del  Ministero  della salute. Tali rimborsi in conformita' al
comma 5  dell'art.  3,  della decisione 90/424/CEE riguardano il 100%
delle  spese  per  l'acquisto  del  vaccino  e  il  50  % delle spese
sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa.
  7.  Per  le  successive campagne di vaccinazione quanto previsto al
precedente  comma 6,  viene  ridefinito e concordato tra il Ministero
della  salute  e  le  regioni  e province autonome in particolare per
quanto riguarda l'acquisizione del vaccino.
  8.  Le  regioni,  entro  il  30 giugno 2007 comunicano al Ministero
della salute la quantita' di vaccino che prevedono di impiegare nella
campagna  di vaccinazione 2008 ai fini di una corretta programmazione
degli ordinativi del presidio immunizzante.