IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il regolamento di Polizia veterinaria; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini; Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario; Vista la decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, per quanto riguarda i movimenti di animali a partire dalle zone soggette a restrizione; Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 11 maggio 2001, concernente misure urgenti di profilassi vaccinale e le disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. DGVA-VIII-1720-P.I.8.d./18 del 19 gennaio 2005, circa l'impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005; Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanita' nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali; Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2006/875/CE del 30 novembre 2006; Ritenuto opportuno aggiornare il protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004; Rilevato che allo stato attuale sono comparsi in Europa sierotipi mai riscontrati prima (BTV8 nei territori del Nord Europa e BTV1 in alcuni territori della regione Sardegna); Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la blue tongue, prevede la possibilita' di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia; Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle Regioni e da queste inviato al Ministero della salute, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni del territorio nazionale; Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili per soddisfare i bisogni nazionali per i sierotipi 1 e 9 sono quelli vivi attenuati e che la disponibilita' di vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti per i sierotipi 2 e 4, e' limitata; Ritenuto necessario adottare nuove disposizioni in ordine alla campagna di vaccinazione per la Blue Tongue 2007; Ordina: Art. 1. 1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2007, devono essere sottoposti a vaccinazione entro e non oltre il 30 aprile 2007, nel caso in cui sia impiegato il vaccino vivo attenuato e senza prescrizioni temporali per l'impiego del vaccino inattivato: a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I alla presente ordinanza, dando priorita' agli animali destinati alla rimonta, secondo le modalita' stabilite nel «protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (bluetongue) rev. 1° marzo 2007» allegato alla presente ordinanza; b) gli animali delle specie, bovina e bufalina, ai soli fini dello spostamento, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera a). 2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi di veterinari liberi professionisti appositamente formati e autorizzati. 3. A parziale deroga del comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza sierologica, entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una deroga all'obbligo di vaccinazione nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2007. Le regioni potranno concordare modalita' e definire protocolli sanitari per le movimentazioni interregionali per aree omogenee relativamente ai sierotipi circolanti, informandone contestualmente il Ministero della salute e le altre regioni e province autonome. 4. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento indicato al comma 1, lettera a), possono utilizzare eventuali nuovi vaccini autorizzati messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilita' degli stessi; 5. L'allegato I della presente ordinanza, conforme alla decisione 2005/393/CE, e successive modifiche ed integrazioni, puo' essere modificato in base ai risultati della sorveglianza sierologica, entomologica, delle condizioni climatiche, con provvedimento del Ministero della salute. 6. Le spese inerenti l'esecuzione della vaccinazione nella campagna vaccinale 2007 sono a carico delle regioni e province autonome e dovranno essere rendicontate al Ministero della salute il quale provvedera' a richiederne il rimborso alla Commissione europea nell'ambito dei piani cofinanziati. Le spese del vaccino sono a carico del Ministero della salute. Tali rimborsi in conformita' al comma 5 dell'art. 3, della decisione 90/424/CEE riguardano il 100% delle spese per l'acquisto del vaccino e il 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa. 7. Per le successive campagne di vaccinazione quanto previsto al precedente comma 6, viene ridefinito e concordato tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del vaccino. 8. Le regioni, entro il 30 giugno 2007 comunicano al Ministero della salute la quantita' di vaccino che prevedono di impiegare nella campagna di vaccinazione 2008 ai fini di una corretta programmazione degli ordinativi del presidio immunizzante.