IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Sadikhova Jeyran, nata il 6 dicembre
1970  a  Baki  (Azerbaijan),  cittadina  dell'Azerbaijan,  diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale   conseguito  in  Azerbaijan  di  «Ingegnere
Economista»  conseguito  presso  l'Universita' Statale del Petrolio e
chimica dell'Azerbaijan nel 1992, ai fini dell'accesso all'albo degli
«ingegneri  -  sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia
della omonima professione;
  Preso  atto  che  dalla  dichiarazione  di  valore della Ambasciata
d'Italia  a  Baku risulta che il diploma di «Ingegnere Economista» di
cui   e'  in  possesso  la  richiedente  e'  l'unica  condizione  per
l'esercizio della professione regolamentata in Azerbaijan;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle
sedute del 25 gennaio 2007 e del 9 marzo 2007;
  Visto  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri nelle sedute sopra indicate;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  modifiche,  e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche  per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di  Trapani  in  data  9  dicembre 2003,
rinnovato il 20 gennaio 2006 con validita' fino al 15 aprile 2008 per
motivi familiari;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Sadikhova  Jeyran,  nata  il  6 dicembre  1970 a Baki
(Azerbaijan),  cittadina  dell'Azerbaijan,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.