IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Sadikhova Jeyran, nata il 6 dicembre 1970 a Baki (Azerbaijan), cittadina dell'Azerbaijan, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Azerbaijan di «Ingegnere Economista» conseguito presso l'Universita' Statale del Petrolio e chimica dell'Azerbaijan nel 1992, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che dalla dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Baku risulta che il diploma di «Ingegnere Economista» di cui e' in possesso la richiedente e' l'unica condizione per l'esercizio della professione regolamentata in Azerbaijan; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 gennaio 2007 e del 9 marzo 2007; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trapani in data 9 dicembre 2003, rinnovato il 20 gennaio 2006 con validita' fino al 15 aprile 2008 per motivi familiari; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Sadikhova Jeyran, nata il 6 dicembre 1970 a Baki (Azerbaijan), cittadina dell'Azerbaijan, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.