IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Di Cecilia Massimo, nato il 17 maggio 1971
a  Hechingen  (Germania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  accademico  professionale di «Diplom-Ingenieur» conseguito in
Germania  e rilasciato dalla «Fachhochschule Hochschule fur Stuttgart
Technik»  di  Stoccarda  (Germania)  in  data 25 luglio 2001, ai fini
dell'accesso  all'albo  degli  ingegneri  sezione  A - settore civile
ambientale  e  l'esercizio  in Italia della professione di «ingegnere
civile ambientale»;
  Preso  atto  che  il  richiedente  ha documentato lo svolgimento di
attivita'  professionale  dal  2002  al 2004 presso la «DEHN GmbH» di
Hechingen (Germania);
  Preso  atto  che  nella  seduta  della  Conferenza  dei servizi del
21 novembre  2006,  con  il  conforme  parere  del  rappresentante di
categoria,  e'  stato  espresso parere negativo per 1'iscrizione alla
sezione A settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri poiche'
sia   in   termini  di  preparazione  accademica  che  di  esperienza
professionale  si evidenzia una chiara competenza del sig. Di Cecilia
per  edifici  di  non  grandi  dimensioni con totale esclusione della
parte  impiantistica e dell'urbanistica, con competenze che in Italia
sono  attribuibili  al geometra e non all'ingegnere sezione A settore
civile  ambientale,  ove  tali  lacune non possono essere colmate con
l'applicazione di misure compensative;
  Preso atto che nella medesima seduta il rappresentante di categoria
ha  rilevato  che  l'istante,  in  base alla sua formazione, potrebbe
richiedere  il  riconoscimento  per  la  sezione  B  - settore civile
ambientale senza l'applicazione di misure compensative;
  Rilevato  che  il sig. Di Cecilia, a seguito di comunicazione della
Amministrazione,  ha  provveduto  a  inviare apposita istanza volta a
richiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini
della  iscrizione nella sezione B settore civile ambientale dell'albo
degli ingegneri;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 25 gennaio 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo degli ingegneri -
sezione  B,  settore civile ambientale, per cui non appare necessario
applicare le misure compensative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Di  Cecilia  Massimo,  nato il 17 maggio 1971 a Hechingen
(Germania),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «ingegneri»  sezione B - settore civile ambientale e
l'esercizio  della omonima professione in Italia senza l'applicazione
di misure compensative.