IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge  19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  277;  il  decreto  legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la
circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006,
n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza
della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta  del  21  e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi
dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 1999;
  Ritenuto  che:  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una
formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative
in  quanto la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia;
l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione
professionale;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di formazione cosi' composto: diploma di istruzione
superiore:  «Licenciada  en  Filolosofia  y  Letras»,  rilasciato  il
23 giugno  1992  dall'Universita'  Pontificia  «Comillas»;  titolo di
abilitazione  all'insegnamento:  certifiazione rilasciata l'8 gennaio
1997  dal Ministero dell'Ecucazione e Cultura di Madrid; posseduto da
Maria  de  la Luz Perea Costa, nata a Madrid il 17 settembre 1969, di
cittadinanza  comunitaria;  ai  sensi  e  per  gli  effetti di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e' titolo di abilitazione
all'esercizio  della  professione di docente nelle scuole italiane di
istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    45/A «Lingua straniera» - spagnolo;
    46/A «Lingue e civilta' straniere» - spagolo.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 15 marzo 2007
                                         Il direttore generale: Dutto