IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare
gli  articoli 19,  20  e  21  concernenti  disposizioni  sui consorzi
volontari   di   tutela   e   consigli   interprofessionali   per  le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;
  Visto  il  decreto  4 giugno  1997,  n.  256, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire
l'attivita'   dei   consorzi  volontari  di  tutela  e  dei  consigli
interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto 15 maggio 2003 con il quale, ai sensi della citata
normativa,  e'  stato  approvato  lo statuto del Consorzio tutela dei
vini  Piceni,  costituito  per la tutela dei vini DOC «Rosso Piceno»,
«Falerio  dei  Colli  Ascolani» e «Offida», con sede in Monteprandone
(Ascoli  Piceno)  -  localita'  Centobuchi  - via 81ª strada n. 19, e
conferito  allo stesso consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di
tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi
alle citate denominazioni di origine;
  Vista  l'istanza  presentata  in  data  28 dicembre 2006 dal citato
consorzio  di  tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere
le  funzioni  di  vigilanza  nei confronti dei propri associati e nei
riguardi  delle  relative denominazioni di origine tutelate, ai sensi
dell'art.  19  comma 1  della  legge  n.  164/1992,  corredata  della
documentazione   prescritta  dall'art.  4  del  predetto  decreto  n.
256/1997;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 18 aprile 2007 sulla
richiesta in questione;
  Considerato   che   dall'esame  della  documentazione  prodotta  e'
risultato  che  sussistono per il citato consorzio le condizioni ed i
requisiti  previsti  dall'art.  19,  comma 1,  lettere a), b), c), d)
della  legge n. 164/1992 per conferire al consorzio stesso l'incarico
a svolgere, nei riguardi delle DOC «Rosso Piceno», «Falerio dei Colli
Ascolani»  e  «Offida»,  le  funzioni  di vigilanza nei confronti dei
propri  affiliati  sull'applicazione  della  normativa di riferimento
nazionale  e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art.
19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Al  Consorzio  tutela dei vini Piceni, costituito per la tutela
dei vini DOC «Rosso Piceno», «Falerio dei Colli Ascolani» e «Offida»,
con  sede  in  Monteprandone (Ascoli Piceno) - localita' Centobuchi -
via  81ª  strada n. 19, gia' incaricato con il decreto 15 maggio 2003
richiamato   in  premessa  a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  di
valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle citate
denominazioni  di origine, nonche' di proposta e di consultazione nei
confronti  della  pubblica amministrazione, e' conferito l'incarico a
svolgere,  nei  riguardi delle DOC «Rosso Piceno», «Falerio dei Colli
Ascolani»  e  «Offida»,  le  funzioni  di vigilanza nei confronti dei
propri  affiliati  sull'applicazione  della  normativa di riferimento
nazionale  e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art.
19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.