IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del Presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328  contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Celli  Marika, nata a Rimini il 16
luglio  1980,  cittadina  sammarinese,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del titolo professionale di psicologa,
conseguito  nella  Repubblica  di  San  Marino,  ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di psicologa in Italia;
  Considerato  che  l'istante  ha  conseguito  il  titolo accademico,
laurea in psicologia, presso l'«l'Alma Mater Studiorum-Universita' di
Bologna» in data 16 novembre 2004;
  Preso  atto  che  l'istante  e' iscritta all'ordine degli psicologi
della Repubblica di San Marino dal 20 maggio 2006;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
psicologa  - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui
non appare necessario applicare le misure compensative;
  Viste  le  conformi  determinazioni delle conferenze dei servizi in
data 14 dicembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  espresso  dal rappresentante del
Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Celli  Marika,  nata  a  Rimini  il  16  luglio 1980,
cittadina sammarinese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 3 maggio 2007
                                          Il direttore generale: Papa