IL DIRIGENTE
                  dell'ufficio di farmacovigilanza

    Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003 n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
    Visto  il  parere  formulato  dal Pharmacovigilance Working Party
dell'EMEA  (Agenzia  europea dei medicinali) a dicembre 2006 relativo
alla  modifica  degli  stampati  dei  medicinali  contenenti  farmaci
antinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi per uso sistemico;
    Visto  il  parere  della sottocommissione di farmacovigilanza del
2 aprile 2007;
    Visto  il  parere della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA
del 3 aprile 2007;
    Ritenuto  a  tutela  della  salute pubblica di dover provvedere a
modificare   gli   stampati   dei   medicinali   contenenti   farmaci
antinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi per uso sistemico;

                             Determina:

                               Art. 1.
    1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione
all'immissione  in commercio di medicinali, autorizzati con procedura
nazionale,  contenenti  farmaci  antinfiammatori non steroidei (FANS)
non  selettivi  per  uso sistemico, di integrare gli stampati secondo
quanto  indicato  nell'allegato  1  o  2, che costituisce parte della
presente  determina, a seconda che si tratti di medicinali soggetti a
prescrizione  medica  o OTC/SOP/SP (over the counter/senza obbligo di
prescrizione).
    2. Le  modifiche  di cui al comma 1 - che costituiscono parte del
decreto   di  autorizzazione  rilasciato  per  ciascun  medicinale  -
dovranno  essere  apportate  immediatamente  per  il  riassunto delle
caratteristiche del prodotto (RCP), ed entro il 31 agosto 2007 per il
foglio illustrativo (FI).
    3.  Trascorsi  duecentodieci  giorni dall'entrata in vigore della
presente determina le confezioni che non recano le modifiche indicate
dalla  presente  determina  non  potranno  piu'  essere dispensate al
pubblico. Pertanto, entro duecentodieci giorni dall'entrata in vigore
della  presente  determina,  tali  confezioni  andranno  ritirate dal
commercio.
    4. Gli stampati dei medicinali contenenti farmaci antinfiammatori
non steroidei (FANS) non selettivi per uso sistemico, autorizzati con
procedura  nazionale  successivamente  alla data di entrata in vigore
della  presente  determina,  dovranno riportare anche quanto indicato
nell'allegato  1 o 2, che costituisce parte della presente determina,
a  seconda che si tratti di medicinali soggetti a prescrizione medica
o OTC/SOP/SP (over the counter/senza obbligo di prescrizione).
    La  presente  determina entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 9 maggio 2007
                                               Il dirigente: Venegoni