IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del
30 gennaio  1998;  il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26 maggio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19
febbraio  2004,  n.  59;  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181
convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente  alla  Comunita'  europea  dalla persona sotto indicata,
nonche'  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di
formazione;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n.  115/1992)  a  quella  cui  la persona interessata e'
abilitata  nel  Paese  che  ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1,
decreto legislativo n. 115/1992);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  decreto  legislativo  n.  115/92),  al  possesso  di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto delle valutazioni espresse nella confernza di servzi,
nella  seduta  del  14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12,
comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  il  decreto  direttoriale  datato  24 ottobre 2006 (prot. n.
9877)  che  subordina  al  superamento  di  misure  compensative,  il
riconoscimento del titolo di professionale in argomento;
  Vista  la nota datata 21 marzo 2007, prot. 2872/P/C31, con la quale
l'ufficio  scolastico  regionale  per  il Piemonte ha fatto conoscere
l'esito   favorevole   delle   misure  compensative  superate  (prova
attitudinale);
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  superiore:  licenciada  en  Traduccion e
Interpretacion»  conseguito  il  21 giugno  2002 presso l'Universita'
Pontificia Comillas di Madrid (Spagna);
    titolo  di  abilitazione all'insegnamento: cerfificado de Aptitud
Pedagogica  (C.A.P.)  rilasciato  il 30 giugno 2005 dall'instituto De
Ciencias  De  La  Educacion  dell'Universidad  Complutense  di Madrid
(Spagna), posseduto dalla cittadina italiana Martoia Alessandra, nata
a  Susa (Torino) il 29 giugno 1975, ai sensi e per gli effetti di cui
al  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115, integrato dalla
misura   compensativa  di  cui  al  decreto  direttoriale  citato  in
premessa,  e'  titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della
professione  di  docente  nelle scuole di istruzione secondaria nelle
classi di concorso:
    45/A - lingua straniera, inglese;
    46/A - lingue e civilta' straniere, inglese.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 8 maggio 2007
                                         Il direttore generale: Dutto