IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670;  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n.
91;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115, il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del
30 gennaio  1998;  il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26 maggio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  277;  la  C.M.  n.  39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente  alla Comunita' europea dalla persona sotto indicata, la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione, nonche', la conoscenza della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata
minima  di  tre  anni  per  cui  alla  fattispecie  si  applicano  le
disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nelle  sedute  del  21  e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi
dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
  Rilevato  che ai fini dell'accesso all'insegnamento delle classi di
concorso:
    16/A costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;
    25/A disegno e storia dell'arte;
    28/A educazione artistica;
    61/A storia dell'arte;
    71/A tecnologie e disegno tecnico;
il  piano  degli  studi seguito dall'interessata non e' assolutamente
sufficiente   a   consentire  il  riconoscimento  degli  insegnamenti
richiesti,  per  la  mancanza  di competenze specialistiche, abilita'
grafico-pittoriche  e plastiche, conoscenze necessarie a condurre gli
insegnamenti  comprendenti la trattazione dei temi di storia di tutte
le arti visive, pittura e scultura comprese;
  Ritenuto,  che  non  sono  individuabili misure compensative atte a
sanare le gravi carenze riscontrate e che, pertanto, non sussistono i
presupposti per il riconoscimento degli insegnamenti sopra richiesti;
  Accertato che:
    sussistono   i  presupposti  per  il  riconoscimento  delle  sole
discipline  «Disegno  tecnico e artistico» - cl.c. 27/A e «Educazione
tecnica»   -   cl.c.   33/A,   atteso   che   il   titolo   posseduto
dall'interessato  comprova  una formazione professionale che soddisfa
le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
    il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure
compensative  in  quanto  la  formazione  attestata  verte su materie
sostanzialmente  non  diverse  da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
                              Decreta:
  1. Il seguente titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di   istruzione   superiore:   «Diplom  -  Ingenieurin,
Studienrichtung  Architektur»  rilasciato  dall'Universita'  «Leopold
Franzens»  di  Innsbruck (Austria) il 9 novembre 2000 posseduto dalla
cittadina  italiana  Karoline  Rosa  Blaas nata a Merano (Bolzano) il
21 novembre 1973;
    titolo di abilitazione all'insegnamento: dichiarazione rilasciata
il 4 ottobre 2006 dalla «Landesschulrat» di Innsbruck sull'esperienza
lavorativa  che  abilita  in  Austria all'insegnamento ai sensi della
legge   austriaca   «Beamtendienstrechtsgesetz»  seconda  cifra  23.1
comma 5 dell'allegato 1,
posseduto  dalla  cittadina  italiana  Karoline  Blaas  nata a Merano
(Bolzano) il 21 novembre 1973, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo,  n. 115/1992, e' titolo di abilitazione all'esercizio in
Italia  della  professione  di  docente  nelle  scuole  di istruzione
secondaria nelle seguenti classi di concorso:
    27/A disegno tecnico e artistico;
    33/A educazione tecnica.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

    Roma, 4 aprile 2007

                                         Il direttore generale: Dutto