IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   norme   generali   sull'ordinamento   del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107,  recante  il  regolamento  d'organizzazione  del Ministero delle
finanze;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, cosi' come
integrato  dall'art.  1  del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati «CAF»;
  Visto il decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999 concernente
il  regolamento  recante  norme  per  l'assistenza resa dai Centri di
assistenza  fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti
d'imposta  e  dai  professionisti  ai  sensi dell'art. 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto   l'art.   3,  comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  concernente  le  modalita' di
presentazione  e  gli  obblighi  di conservazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi e di altri tributi;
  Visto   l'art.   3-bis,   comma 10,   e   l'art.   7-quinquies  del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla  legge  2 dicembre  2005,  n.  248, concernente la riconosciuta
competenza  tecnica  allo  svolgimento  dell'attivita'  di assistenza
fiscale  nei  confronti  dei  contribuenti non titolari di redditi di
lavoro  autonomo  e  d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
prevista  dall'art.  34,  comma 4, del decreto legislativo n. 241 del
1997  da  parte degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e
degli   esperti  contabili  di  cui  all'art.  1,  comma 4  e,  della
disposizione  di  coordinamento,  di  cui  all'art.  78  del  decreto
legislativo  28 giugno  2005,  n.  139 e nell'Albo dei consulenti del
lavoro  di  cui  alla  legge  11 gennaio  1979,  n.  12,  di  seguito
denominati «professionisti abilitati»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  38,  comma 1,  del citato decreto
legislativo  n.  241 del 1997, come integrato dall'art. 1, comma 333,
della  legge  n.  296  del 27 dicembre 2006, in base al quale, per la
predetta  attivita'  di  cui  al  comma 4  dell'art.  34 dello stesso
decreto,  ai  CAF  e,  a  decorrere dall'anno 2006, ai professionisti
abilitati  spetta  un  compenso a carico del bilancio dello Stato per
ciascuna  dichiarazione  annuale  dei redditi modello 730 elaborata e
trasmessa;
  Visto  l'art.  18,  comma 1, del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in
misura   doppia   per   la  predisposizione  e  l'elaborazione  delle
dichiarazioni in forma congiunta;
  Visto l'art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
base  al  quale,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2006, non spetta alcun
compenso  a  carico  del  bilancio  dello  Stato per le dichiarazioni
modello  «730»  dei  soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione
della  dichiarazione  dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  salvo  che  dalla  dichiarazione  emerga  un  importo  dovuto o
rimborsabile superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale;
  Considerato  che, a seguito delle citate disposizioni normative, e'
necessario  ridefinire  le  modalita'  di corresponsione del compenso
spettante  per  l'attivita'  di  assistenza fiscale relativa all'anno
2006 e successivi;
  Considerato  che  in  mancanza  del  Capo  del  dipartimento per le
politiche  fiscali  l'esercizio  delle  attribuzioni  per  il caso di
vacanza   di   posto   spettano  al  dirigente  preposto  all'Ufficio
dirigenziale  di  livello  generale di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  26 marzo 2001, n. 107, in ragione
della  materia  sottesa al provvedimento da adottare, che nel caso di
specie  compete  al  direttore  dell'Ufficio  agenzie  ed  enti della
fiscalita';
  Sentita l'Agenzia delle entrate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  compensi  disciplinati  dall'art.  38,  comma 1, del decreto
legislativo  n.  241  del  9 luglio  1997, dall'art. 18, comma 1, del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  31 maggio  1999,  n.  164,  e
dall'art.  1,  comma 137,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,
spettanti   ai  CAF  e  ai  professionisti  abilitati,  per  ciascuna
dichiarazione  annuale dei redditi modello 730, elaborata e trasmessa
in  via  telematica  in conformita' alle specifiche tecniche previste
dai  provvedimenti  dell'Agenzia  delle entrate, sono corrisposti per
l'anno  2006  e  successivi  secondo  le disposizioni dell'art. 2 del
presente decreto.
  2.  I  compensi,  maggiorati  della  relativa  imposta  sul  valore
aggiunto, sono corrisposti per ciascun anno d'imposta a presentazione
di  documentata  fattura,  e comunque non anteriormente alla corretta
ricezione,   per   via   telematica,  da  parte  dell'Amministrazione
finanziaria dei dati relativi ai modelli 730 degli utenti assistiti.