IL DIRETTORE REGIONALE
                           della Campania

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto,
                               Dispone
la   revoca   dell'autorizzazione   concessa   per   lo   svolgimento
dell'attivita'  di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati alla
societa' C.A.F. Sud Solidale, con sede in Napoli al corso S. Giovanni
a Teduccio n. 704, con decreto direttoriale n. 104 del 31 maggio 2005
e successivi decreti rettificativi n. 114 del 14 giugno 2005 e n. l27
del  22 giugno  2005,  iscritta  al  n.  80  nell'albo  dei centri di
assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti  di  cui all'art. 9,
comma 1,  lettera b) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164.
Motivazioni.
  La  presente revoca e' disposta a seguito dei rilievi contenuti nel
processo  verbale di constatazione redatto dall'ufficio Audit esterno
di  questa  direzione regionale in data 12 aprile 2007, a conclusione
dell'attivita'  di  controllo  finalizzata  a  verificare il corretto
svolgimento  dell'attivita' di assistenza fiscale posta in essere dal
C.A.F.   Sud   Solidale,  in  base  a  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo   9 luglio  1997,  n.  241  e  dal  decreto  ministeriale
31 maggio 1999, n. 164.
  Dall'attivita'  preliminare e dall'esame congiunto degli atti messi
a disposizione dei verbalizzanti e' stato, innanzitutto, rilevato che
la  compagine  sociale  del  C.A.F.  e' costituita da nove soci e non
dalla  sola  associazione  Sud Solidale, come impropriamente indicato
nella richiesta di autorizzazione.
  La  predetta  istanza  e'  stata  presentata  ai sensi dell'art. 32
lettera e)  del  decreto legislativo n. 241/1997 (sostituti d'imposta
di  cui  all'art.  23  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
29 settembre   1972,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  aventi
complessivamente   almeno  cinquantamila  dipendenti)  ed  anche  nel
proprio  sito internet il C.A.F. si qualifica quale centro costituito
da sostituti d'imposta.
  Al riguardo, i verificatori hanno accertato che tra i nove soci che
compongono  la  compagine  sociale solo tre rivestono la qualifica di
sostituti  d'imposta  quali  datori  di  lavoro, e tale qualifica non
appartiene all'associazione Sud Solidale, promotrice del C.A.F.
  Inoltre,  da  un'analisi  approfondita  dell'elenco  dei nominativi
aderenti   all'associazione   Sud   Solidale,  i  verificatori  hanno
accertato  l'insussistenza  del requisito numerico previsto dall'art.
32  lettera e)  del  decreto  legislativo  n.  241/1997, in quanto la
predetta  associazione  non  aveva,  ne'  all'atto della richiesta di
autorizzazione   ne'  alla  data  della  verifica  50.000  soci,  ne'
sostituti d'imposta con 50.000 dipendenti.
  L'affermazione   di  parte  che  tra  gli  iscritti  alle  numerose
associazioni  aderenti  a  loro  volta all'associazione Sud Solidale,
promotrice del C.A.F., vi siano sostituti d'imposta con almeno 50.000
dipendenti,     con    particolare    riferimento    all'associazione
internazionale   Italiani   nel   Mondo,   non  ha  trovato  conforto
documentale, sebbene richiesto in sede di accesso.
  Il   relativo   riscontro   eseguito  in  anagrafe  tributaria  dai
verificatori  auditors  ha,  infatti,  evidenziato  che  la  predetta
associazione,   quale   sostituto  d'imposta,  annovera  solo  n.  19
lavoratori dipendenti, riscontrandosi anche per altre associazioni un
numero  trascurabile  di lavoratori dipendenti. Inoltre, per le altre
associazioni  (Medimpresa,  Associazione Calabria Mondo, Associazione
Regno  delle  due Sicilie), non risulta prodotta alcuna dichiarazione
ne' reddituale ne' quale sostituto d'imposta.
  Oltre  ai  rilievi  di  cui  sopra,  nel  processo verbale emergono
ulteriori  considerazioni  relative  ai  numerosi centri di raccolta,
gia'  oggetto di numerosi accessi svolti nell'anno 2006 da funzionari
dell'Audit esterno.
  E'   noto   che   ai  sensi  dell'art.  16,  comma 4,  del  decreto
ministeriale  31 maggio  1999,  n.  164,  i C.A.F. dipendenti possono
affidare  ai propri soci od associati le operazioni di raccolta delle
dichiarazioni  e della relativa documentazione, nonche' le operazioni
di  consegna  ai  contribuenti  delle  dichiarazioni  elaborate e dei
prospetti di liquidazione.
  I  predetti  controlli  nei  confronti  dei  centri di raccolta del
C.A.F.  Sud  Solidale hanno evidenziato che tali strutture decentrate
sono  riconducibili  a studi professionali di liberi professionisti i
cui responsabili non avevano, al momento dell'accesso, la qualita' di
sostituti  d'imposta  di  lavoratori  dipendenti, risultando, quindi,
privi  dei requisiti per essere soci di un C.A.F. costituito ai sensi
dell'art. 32. lett. e) del decreto legislativo, n. 241 del 1997.
  Al  riguardo,  si  sono  espresse  la  direzione  centrale  Audit e
sicurezza   e   la  soppressa  direzione  centrale  Gestione  tributi
(rispettivamente  con  nota  n.  124458  del 31 luglio 2003 e nota n.
3/4/117874  del  30 luglio 2003), e, da ultimo, la direzione centrale
Servizi ai contribuenti e relazioni esterne, con nota del 20 febbraio
2007,  prot. n. 2006/106795, emanata con riferimento ad uno specifico
quesito formulato da questa direzione regionale, nella quale e' stato
ribadito  che  «il  professionista  puo'  essere  considerato socio o
associato  di  un  C.A.F. dipendenti solo se e' un professionista del
pubblico  e  privato  impiego  iscritto nella propria associazione di
lavoratori  dipendenti  che  ha  costituito il C.A.F. oppure se e' un
sostituto  d'imposta iscritto all'associazione di sostituti d'imposta
che ha costituito il C.A.F.
  Cio'  in  quanto, ai fini dello svolgimento dell'attivita' prevista
dall'art. 16 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, la definizione
di   socio   o   associato   non   puo'   prescindere   dalla  natura
dell'associazione  cui il soggetto e' iscritto e che ha costituito il
C.A.F.
  Il  presente  provvedimento  e' adottato in considerazione di tutto
quanto sopra esposto ed in conformita' alle direttive impartite dalla
direzione  centrale  Gestione tributi, ora direzione centrale Servizi
ai  contribuenti  e  relazioni  esterne, con la su menzionata nota n.
3/4/117874 del 30 luglio 2003.
  Copia  del  presente  provvedimento  viene  inviata  alla direzione
centrale  Audit  e  sicurezza,  alla  direzione  centrale  Servizi ai
contribuenti e al C.A.F. interessato.
  Norme e prassi citate nell'atto:
    decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 n. 164;
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    nota della direzione centrale Gestione tributi, n. 3/4/117874 del
30 luglio 2004;
    nota della direzione centrale Audit e sicurezza, n. 124458 del 31
luglio 2003;
    nota della direzione centrale Servizi ai contribuenti e relazioni
esterne.

      Napoli, 10 maggio 2007

                                     Il direttore regionale: Spaziani