IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n, 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Considerato  che  le attuali, particolari condizioni meteorologiche
stagionali,   caratterizzate   da   un   anomalo  innalzamento  delle
temperature  e  dei  tassi  di  umidita' impongono di intervenire con
tempestivita'  su  tutto  il territorio nazionale al fine di attivare
ulteriori  interventi,  preventivi  e  assistenziali,  necessari  per
prevenire  gravi  danni  alla  salute delle categorie piu' esposte in
particolare,  delle  persone  anziane  in condizioni di difficolta' o
solitudine;
  Considerato   che   le  conoscenze  scientifiche  oggi  disponibili
dimostrano  che  gli effetti sulla salute delle ondate di calore sono
eterogenei  per  ciascuna  popolazione,  area  geografica  e  periodo
temporale e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni
individuali   alla   salute   delle   persone  si  fonda  soprattutto
sull'identificazione  dei  soggetti  che,  per  eta', caratteristiche
sanitarie  e  sociali,  sono  maggiormente  suscettibili agli effetti
nocivi  delle  ondate  di  calore e dalla offerta attiva, ai gruppi a
rischio piu' elevato, delle attivita' e dei servizi sanitari, sociali
e socio assistenziali disponibili sul territorio;
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre,  con  sufficiente anticipo
rispetto  al  verificarsi  delle  condizioni  di emergenza, di idonee
informazioni   sanitarie   e   sociali   sulle   caratteristiche   di
suscettibilita'  agli  effetti  nocivi  delle  ondate  di  calore per
costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della
«popolazione fragile»;
  Considerata  la  necessita'  di  valutare continuamente gli effetti
sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di
prevenzione  messi  in  atto,  attraverso  l'attivazione d sistemi di
sorveglianza  epidemiologica,  al  fine di aggiornare costantemente i
programmi di intervento;
  Ritenuta  la  necessita'  che  i  servizi  sanitari  regionali e le
aziende  sanitarie  locali  si avvalgano della facolta' di acquisire,
aggiornare  ed  utilizzare  le  anagrafi  comunali  della popolazione
residente  per  la  predetta  finalita'  di pubblica utilita', per la
sorveglianza  della salute della popolazione e per la identificazione
delle  persone  suscettibili  agli  effetti  nocivi  delle  ondate di
calore;
  Ritenuto   che,   ai   fini  della  identificazione  delle  persone
suscettibili  agli  effetti  nocivi delle ondate di calore, i servizi
sanitari  regionali  e  le  loro  aziende  sanitarie  locali  debbano
utilizzare  i  dati personali delle anagrafi comunali connettendoli a
quelli  dei  sistemi  informativi  sanitari attraverso la funzione di
correlazione  anagrafica  reversibile  di  cui  allo  schema  tipo di
regolamento  per  il  trattamento dei dati personali sensibili di cui
all'art. 20, 21 del decreto legislativo n. 196/2003.
  Considerata  la  necessita'  che  ciascuna  regione  identifichi la
struttura  specificamente autorizzata alla funzione di reversibilita'
della  correlazione anagrafica, definendone modalita' e procedure, ai
fini  della  urgente  operativita'  dei  piani  di  prevenzione degli
effetti sulla salute delle ondate di calore;
  Rilevato  che  le  ulteriori  iniziative  di  sostegno e assistenza
prestate  in  particolare  in  favore  di  soggetti  bisognosi  o non
autosufficienti  o  incapaci,  ivi  compresi  i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto
sono  individuate  come  attivita' di rilevante interesse pubblico ai
sensi  dell'art.  73,  comma 1, lettera b) del sopraccitato codice in
materia di protezione dei dati personali;
  Tenuto conto che il Ministero della salute ha elaborato, aggiornato
e  diffuso  apposite  linee  guida per promuovere la messa a punto di
piani  locali  di  sorveglianza  e  risposta  verso gli effetti sulla
salute delle ondate di calore;
  Considerato  che  a  tal  fine  si  rende  indispensabile e urgente
effettuare  con  immediatezza una iniziativa straordinaria e organica
allo  scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e qualitativa
dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;
  Ritenuti  sussistenti  i  presupposti di contingibilita' ed urgenza
per provvedere nei termini indicati;
                               Ordina:

                               Art. 1.
  1.   Ai  fini  della  pianificazione,  organizzazione,  gestione  e
valutazione  dei  programmi  di  emergenza  per  la prevenzione degli
effetti   sulla  salute  delle  ondate  di  calore,  con  particolare
riferimento  alla  organizzazione  e  gestione  delle «anagrafi della
fragilita»  e  dei  sistemi  di sorveglianza epidemiologica, i comuni
trasmettono  alla  struttura  autorizzata da ciascuna regione ed alle
aziende   unita'   sanitarie  locali  gli  elenchi  anagrafici  della
popolazione  residente  aggiornati  alla  data  del  1° aprile  ed  i
successivi   aggiornamenti  con  periodicita'  definita  da  ciascuna
regione;
  2. Le  aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui
al  comma 1  e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone
interessate, intraprendono in collaborazione con la protezione civile
ogni  e  piu'  opportuna  iniziativa volta a prevenire e a monitorare
danni  gravi  ed  irreversibili  a  causa  delle  anomale  condizioni
climatiche  legate  alla  stagione estiva specie in favore di persone
piu'  suscettibili  agli effetti alle ondate di calore per condizioni
di eta', salute, solitudine e fattori socio ambientali.
  3.  Le  amministrazioni  comunali  provvedono  analogamente,  anche
attraverso   servizi   di  assistenza  economica  o  domiciliare,  di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.