L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
                              E IL GAS

  Nella riunione del 23 aprile 2007;
  Visti:
    la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/62);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79/1999 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  18 ottobre 2003, n. 118/2003 (di seguito:
deliberazione n. 118/03);
    la  deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come
successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
Periodo  di  regolazione  2004-2007,  approvato  con deliberazione n.
5/2004,  come  successivamente  modificato  e  integrato (di seguito:
Testo integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2004, n. 48/04, come
successivamente modificata e integrata;
    la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 115/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2005, n. 285/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 febbraio 2006, n. 43/06 (di
seguito: deliberazione n. 43/06);
    la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2006, n. 145/2006;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 12 dicembre 2006, n. 286/06 (di
seguito: deliberazione n. 286/06);
  Viste:
    la  comunicazione  recante  «Disposizioni alla CCSE in materia di
comunicazione   alle   imprese   distributrici   degli   esiti  della
perequazione   generale   2004»,   pubblicata   sul   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.  energia.it) in data 1° marzo 2006 (di
seguito: comunicato 1° marzo 2006);
    la  comunicazione  dell'Autorita' all'Acquirente unico S.p.A. (di
seguito:    Acquirente    unico)    del   23 febbraio   2006,   prot.
EF/M06/1080/ao;
    la   comunicazione  dell'Acquirente  unico  S.p.A.  (di  seguito:
Acquirente  unico)  del  15 marzo 2006, prot. Autorita' n. 007024 del
24 marzo 2006;
    la   comunicazione   dell'Acquirente  del  6 aprile  2006,  prot.
Autorita' n. 008610 del 10 aprile 2006;
    la   comunicazione  di  Terna  S.p.A.  (di  seguito:  Terna)  del
18 luglio 2006, prot. Autorita' n. 017125, del 19 luglio 2006;
    la comunicazione dell'Autorita' all'acquirente unico e al gestore
del  sistema  elettrico  S.p.A.  (oggi  Gestore dei servizi elettrici
S.p.A.) del 28 luglio 2006, prot. EF/M06/3713/ao-ef;
    la  comunicazione  del gestore del sistema elettrico S.p.A. (oggi
Gestore  dei  servizi  elettrici  S.p.A.)  del  31 agosto 2006, prot.
Autorita' n. 021271 del 4 settembre 2006;
    la   comunicazione  del  gestore  servizi  elettrici  S.p.A.  (di
seguito:  il  Gestore) del 20 novembre 2006, prot. Autorita' n. 29010
del 21 novembre 2006 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2006);
    la  comunicazione  di Terna del 22 novembre 2006, prot. Autorita'
n. 029263 del 24 novembre 2006 (di seguito: comunicazione 22 novembre
2006);
    la  comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico
(di  seguito: Cassa) del 12 febbraio 2007, prot. Autorita' n. 003879,
del 19 febbraio 2007;
    la  comunicazione  della cassa del 15 marzo 2007, prot. Autorita'
n. 006753, del 19 marzo 2007;
    la   comunicazione   del  gestore  del  20 febbraio  2007,  prot.
Autorita' n. 004424 del 23 febbraio 2007;
    la  comunicazione  di  Terna del 2 marzo 2007, prot. Autorita' n.
5785, del 6 marzo 2007;
    la  comunicazione  di  Confcooperative  del  7 marzo  2007, prot.
Autorita' n. 006028, dell'8 marzo 2007;
    la   comunicazione  di  Federutility  del  14 marzo  2007,  prot.
Autorita' n. 006491, del 14 marzo 2007;
    la  comunicazione della Cassa del 19 aprile 2007, prot. Autorita'
n. 10106, del 20 aprile 2007;
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  79/99, le
cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui
all'art.   4,   numero   8,  della  legge  n.  1643/62  (di  seguito:
cooperative),  svolgono  il  servizio  di distribuzione limitatamente
alla quota di utenti diversi dai propri soci;
    con deliberazione n. 43/06 l'Autorita' ha avviato un procedimento
per  la  definizione  di  modalita'  applicative  delle  disposizioni
dell'Autorita'  per  le  cooperative,  ai  fini  della regolazione di
alcuni  servizi  di  pubblica utilita' del settore elettrico, inclusa
l'applicazione delle disposizioni del Testo integrato;
    la  deliberazione  n.  43/06  ha  sospeso,  nei  confronti  delle
cooperative  di  cui  sopra,  i  termini relativi agli adempimenti in
materia  di  perequazione generale, di cui alla parte III, sezione 1,
titolo  1,  del  testo integrato e di verifica del vincolo V1, di cui
all'art. 9 del medesimo testo integrato;
    in   data  23 febbraio  2007  si  e'  tenuto  presso  gli  uffici
dell'Autorita'   un   incontro   finalizzato   ad   illustrare   alle
associazioni  di  rappresentanza  delle  cooperative gli orientamenti
dell'Autorita'   in  merito  alle  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni   previste   dal   Testo   integrato   per  le  medesime
cooperative,  con  particolare riferimento alle disposizioni relative
al  rispetto  del  vincolo  V1  ed  all'applicazione  del  regime  di
perequazione generale;
    le   associazioni   di  rappresentanza  delle  cooperative  hanno
espresso  un sostanziale accordo sugli orientamenti dell'Autorita' di
cui sopra;
    ai  sensi  del  comma 42.5 del Testo integrato, la Cassa provvede
alla  quantificazione  e  alla  liquidazione,  per  ciascuna  impresa
distributrice,  dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione
dei meccanismi di cui al comma 42.1 del medesimo Testo integrato;
    con  comunicazione 1° marzo 2006 l'Autorita' ha dato disposizioni
alla  Cassa  affinche',  con  riferimento  alla perequazione generale
dell'anno 2004:
      richiedesse  le  somme  dovute  dalle imprese, ad esclusione di
quelle  relative  alla  perequazione di cui al comma 42.1, lettera a)
del  Testo  integrato (di seguito richiamata anche come: perequazione
energia);
      provvedesse  ad  effettuare  i versamenti di quanto dovuto alle
imprese anche in relazione alla perequazione energia;
      comunicasse  alle  imprese distributrici che il risultato della
perequazione    energia    doveva   intendersi   determinato   «salvo
conguaglio»,    fino    a    definizione   delle   partite   relative
all'applicazione  della  metodologia  del  load  profiling  e  che  i
conguagli  sarebbero  stati  effettuati  non  appena resi disponibili
dall'Acquirente  unico  gli  importi  di  cui al comma 29.2 del Testo
integrato;
    ad  oggi, non e' stata completata la definizione delle partite di
cui   al   comma 29.2   del   Testo  integrato  per  l'anno  2004  e,
conseguentemente,    non   e'   stato   possibile   addivenire   alla
determinazione  in  via  definitiva  degli  ammontari di perequazione
energia relativi al medesimo anno;
    anche  in  relazione  all'anno  2005  le  attivita' di conguaglio
funzionali  alla  determinazione in via definitiva degli ammontari di
perequazione energia risultano in grave ritardo;
    con  deliberazione  n. 286/06 l'Autorita' ha sospeso i termini di
cui  ai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, con riferimento
al meccanismo della perequazione energia per l'anno 2005;
    i  ritardi  relativi  alla  definizione  delle  partite di cui al
comma 29.2  del  Testo integrato e alla conseguente determinazione in
via  definitiva  degli  ammontari di perequazione energia sembrano da
collegarsi,  in  via  prevalente, al ripetersi di errori e rettifiche
dei dati di misura da parte delle imprese distributrici;
    errori e rettifiche dei dati inviati sono stati effettuati a piu'
riprese  e  da  piu' imprese distributrici anche con riferimento alla
perequazione generale, tanto per l'anno 2004 quanto per l'anno 2005;
  Ritenuto opportuno:
    fissare  i  criteri  generali  per  l'applicazione  alle  imprese
cooperative  delle disposizioni in materia di verifica del vincolo V1
e di perequazione generale;
    dare  mandato al Direttore della direzione tariffe dell'autorita'
per  la definizione degli aspetti applicativi dei criteri generali di
cui al precedente punto;
    attivare procedure straordinarie per:
      i. la determinazione a titolo definitivo, in tempi certi, delle
partite  di cui al comma 29.2 del Testo integrato per gli anni 2004 e
2005;
      ii.  la  chiusura  delle  partite  relative  ai  meccanismi  di
perequazione generale per gli anni 2004 e 2005;
    introdurre  indennizzi  amministrativi  a  carico  delle  imprese
distributrici  che  si rendessero responsabili di ulteriori ritardi e
rettifiche  delle partite relative alla perequazione generale per gli
anni 2004 e 2005;
    estendere  tali indennizzi amministrativi anche alle procedure in
corso,  funzionali  alla  perequazione  generale  per gli anni 2006 e
2007;
    avviare  un'istruttoria  conoscitiva  volta ad accertare natura e
responsabilita' dei ritardi relativi al completamento delle procedure
di  perequazione  generale,  ivi  inclusi  quelli  riconducibili alle
comunicazioni  previste  dalla  disciplina del load profiling e delle
rettifiche operate dalle imprese di distribuzione sui dati di misura,
relativamente agli anni 2004 e 2005;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.  Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate   all'art.   1   del   testo  integrato,  allegato  A  alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
30 gennaio   2004,   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni, integrate come segue:
    cooperative  sono le cooperative di produzione e distribuzione di
energia  elettrica  di  cui  all'art.  4,  numero  8,  della legge n.
1643/62, che svolgono il servizio di distribuzione ai sensi di quanto
disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
    perequazione   energia   e'   la   perequazione   dei   costi  di
approvvigionamento  dell'energia  elettrica  destinata ai clienti del
mercato vincolato, di cui all'art. 43 del Testo integrato.