IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica; Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, alla luce del nuovo testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo, introdotto dall'art. 1, comma 1151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 1150, della medesima legge n. 296/2006; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2007; Adotta il seguente decreto: Art. 1. Istanze di riconoscimento della nazionalita' italiana 1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso. 2. L'istanza dovra' contenere, oltre agli elementi indicati nella denuncia di inizio lavorazione: a) la dichiarazione che il film e' destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica; b) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale; c) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni; d) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita'; e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli. 3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema. 4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, e' revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca puo' essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' tenuto a comunicare alla direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato. 5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la direzione generale.