IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 settembre  2004,  e successive
modificazioni,  recante  modalita'  tecniche  per  il  sostegno  alla
produzione ed alla distribuzione cinematografica;
  Ritenuta   la   necessita'   di   sostituire  il  predetto  decreto
ministeriale  con  un  nuovo  decreto,  alla  luce  del  nuovo  testo
dell'art.  13 del citato decreto legislativo, introdotto dall'art. 1,
comma 1151,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
per   il  2007),  ed  alla  luce  di  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 1150, della medesima legge n. 296/2006;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del
15 marzo 2007;

                               Adotta
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
        Istanze di riconoscimento della nazionalita' italiana
  1.  Per  l'ammissione  ai benefici previsti dal decreto legislativo
22 gennaio  2004,  n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti
denominato   «decreto   legislativo»,   ai  fini  del  riconoscimento
provvisorio   della  nazionalita'  italiana,  previsto  dall'art.  5,
comma 1,  del  medesimo  decreto legislativo, l'impresa di produzione
presenta  apposita  istanza,  contestualmente alla denuncia di inizio
lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.
  2.  L'istanza  dovra' contenere, oltre agli elementi indicati nella
denuncia di inizio lavorazione:
    a) la  dichiarazione  che  il  film  e'  destinato  al  pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica;
    b) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato
quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;
    c) il  piano  grafico  di  lavorazione  con  l'indicazione  delle
localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;
    d) elenco   del   personale   tecnico   con  l'indicazione  delle
rispettive  mansioni  e  nazionalita',  e del personale artistico con
suddivisione  tra  interpreti  principali  e  secondari e indicazione
delle nazionalita';
    e) dichiarazione    di   sussistenza   dei   requisiti   per   il
riconoscimento   definitivo  della  nazionalita'  italiana  richiesti
dall'art.  5  o,  per  i film di interesse culturale, dall'art. 7 del
decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente
motivate, previste dai medesimi articoli.
  3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita'
italiana  sono  adottati, entro centoventi giorni dalla presentazione
dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.
  4.  Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana,
concesso  ai  sensi  del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici
previsti  dal  decreto  legislativo,  e'  revocato,  a film ultimato,
qualora  questo  non presenti i requisiti preventivamente dichiarati.
La  revoca  puo'  essere  disposta immediatamente quando risulti agli
atti  dell'amministrazione  la  mancanza  dei  requisiti  richiesti e
dichiarati.   Il   soggetto  che  ha  ottenuto  il  provvedimento  di
riconoscimento  provvisorio  della  nazionalita' italiana e' tenuto a
comunicare  alla  direzione  generale  per  il cinema ogni variazione
intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.
  5.  Entro  novanta  giorni  dalla data di presentazione della copia
campione,  le  imprese  produttrici  per le quali non sia intervenuto
provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore
generale  per  il  cinema  istanza di riconoscimento definitivo della
nazionalita'  italiana  ai fini dell'ammissione ai benefici di legge.
Il  direttore  generale  provvede  entro i successivi novanta giorni,
disponendo,  in  caso  positivo,  l'iscrizione  del  film in appositi
elenchi informatici istituiti presso la direzione generale.