IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «Registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione;
  Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  sopra  citato regolamento (CE) n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  commissione  del
12 giugno   1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione
geografica protetta Cappero di Pantelleria, ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  l'istanza  presentata in data 5 giugno 2003 dalla C.A.P.C. -
Coop.  Agricola  Produttori  Capperi  soc. coop. a r.l. - con sede in
contrada  Scauri  Basso  Pantelleria (Trapani), intesa ad ottenere la
modifica  della  disciplina  produttiva  della indicazione geografica
protetta Cappero di Pantelleria;
  Vista  la  nota protocollo n. 63082 del 6 giugno 2003, con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, ha
notificato  all'organismo  comunitario competente la predetta domanda
di modifica;
  Vista l'ulteriore istanza presentata in data 26 febbraio 2007 dalla
C.A.P.C.  - Coop. Agricola Produttori Capperi soc. coop. a r.l. - con
sede  in  contrada  Scauri  Basso  - Pantelleria (Trapani), intesa ad
ottenere  la  modifica  della disciplina produttiva della indicazione
geografica   protetta   Cappero   di  Pantelleria  apportando  alcune
correzioni  e integrazioni a quanto gia' richiesto mediante la citata
istanza del 5 giugno 2003;
  Vista  la  nota protocollo n. 3128 del 19 aprile 2007, con la quale
il   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
ritenendo  che  la  modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di
cui  al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato
all'organismo  comunitario competente la predetta domanda di modifica
ritirando  quella  precedentemente  trasmessa mediante la citata nota
protocollo n. 63082 del 6 giugno 2003;
  Vista  l'istanza  del  24 aprile  2007,  con la quale la C.A.P.C. -
Coop.  Agricola  Produttori  Capperi  soc. coop. a r.l. - con sede in
contrada   Scauri  Basso  -  Pantelleria  (Trapani),  richiedente  la
modifica  in  argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio
della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento
(CE)  n.  510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale  mancato  accoglimento della citata domanda di modifica
del  disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
Cappero  di Pantelleria, ricadendo la stessa sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta Cappero di Pantelleria in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dalla C.A.P.C. - Coop.
Agricola  Produttori  Capperi  soc.  coop.  a  r.l.  -  sopra citata,
assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a livello nazionale
dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione della indicazione
geografica  protetta  Cappero  di  Pantelleria,  secondo le modifiche
richiesta  dalla  stessa,  in  attesa  che  il  competente  organismo
comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del  20 marzo  2006,  al disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta Cappero di Pantelleria che recepisce le modifiche
richieste  dalla  C.A.P.C.  -  Coop. Agricola Produttori Capperi soc.
coop.  a  r.l.  e  trasmesso  con  nota  n.  3128  del 19 aprile 2007
all'organismo comunitario competente.