IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto   il  decreto  ministeriale  5 dicembre  2003  relativo  alla
protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione  Stelvio  o  Stilfser  per  la  quale  e' stata inviata
istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come
denominazione di origine protetta;
  Visto    il   decreto   ministeriale   21 gennaio   2004   relativo
all'autorizzazione  all'organismo  Istituto Nord Est Qualita' - INEQ,
con  sede  in  San  Daniele  del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 di
effettuare   i  controlli  sulla  denominazione  Stelvio  o  Stilfser
protetta   transitoriamente   a   livello   nazionale   con   decreto
ministeriale del 5 dicembre 2003;
  Considerato  che  l'organismo  Istituto Nord Est Qualita' - INEQ ha
predisposto  il  piano  di  controllo per la denominazione di origine
protetta  Stelvio  o  Stilfser  conformemente  allo  schema  tipo  di
controllo;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
Regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1,  dell'art.  14, della legge
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  denominato Istituto Nord Est Qualita' - INEQ, con sede
in  San  Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 e' autorizzato
ad  espletare  le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e
11  del  Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine
protetta  Stelvio  o  Stilfser,  registrata  in  ambito  europeo  con
Regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.