IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visto in particolare l'art. 5, comma 20, del citato decreto legislativo, secondo il quale, allo scopo di proteggere le risorse idriche vulnerabili, il Ministro della salute, su documentata richiesta delle regioni e delle province autonome, sentita la Commissione di cui all'art. 20 dello stesso decreto legislativo, puo' disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, in aree specifiche del territorio, per prodotti fitosanitari autorizzati; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e in particolare l'allegato 7, che definisce i criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e i relativi aspetti metodologici, in applicazione dell'art. 5, comma 21 del citato decreto legislativo n. 194/1995; Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Piemonte del 17 giugno 2003, n. 287-20269, recante «Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»; Visti i pareri della Commissione consultiva prodotti fitosanitari, espressi nelle sedute del 28 aprile 2004 e del 16 marzo 2005; Visti i pareri del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico della Commissione consultiva prodotti fitosanitari, costituito appositamente per l'esame dell'argomento, riunitosi il 14 maggio 2004, il 16 dicembre 2004 e il 28 aprile 2005; Visto in particolare il parere della citata riunione del Gruppo di lavoro del 28 aprile 2005, nella quale sono stati ascoltati anche gli esperti della regione Piemonte, come previsto dall'art. 5, comma 20, del citato decreto legislativo n. 194/1995; Vista la nota della Regione Piemonte del 13 luglio 2005, integrata dalla nota del 29 dicembre 2005, che ha condiviso le conclusioni del Gruppo di lavoro circa le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide. molinate, quinclorac; Visti i pareri del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pervenuti in data 5 aprile 2004, 26 luglio 2005 e 9 novembre 2005, con cui e' stato espresso parere favorevole all'adozione dei provvedimenti richiesti dalla Regione Piemonte per le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate e quinclorac mentre si e' ritenuto necessario approfondire l'esame tecnico-scientifico per le sostanze attive alaclor, oxadiazon, propanile e terbutilazina indicate nella citata deliberazione; Visto il parere conclusivo della Commissione Consultiva Prodotti Fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006; Decreta: Art. 1. Limitazioni di impiego per la sostanza attiva bentazone 1. E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti bentazone nelle aree precisate nell'allegato 1. 2. In tutte le altre aree del territorio piemontese, e' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti bentazone sulla coltura del riso coltivato in sommersione.