IL DIRIGENTE
                  dell'Ufficio di farmacovigilanza
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  parere  del  Pharmacovigilance  Working Party, il gruppo
europeo   di  farmacovigilanza  del gennaio  2007  e  del marzo  2007
riguardante   la   associazione   dei   medicinali  contenenti  acido
gadoterico con la fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) in pazienti con
funzionalita' renale severamente compromessa;
  Ritenuto  a  tutela  della  salute  pubblica  di dover provvedere a
modificare  gli  stampati  delle specialita' medicinali contenenti il
principio attivo acido gadoterico;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione
all'immissione  in  commercio delle specialita' medicinali contenenti
il  principio  attivo  acido  gadoterico,  autorizzate  con procedura
nazionale,   di   integrare   le  informazioni  del  Riassunto  delle
caratteristiche  del  prodotto  e  foglio illustrativo secondo quanto
indicato  negli  allegati  I  e  II,  che  costituiscono  parte della
presente determina.
  2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma 1 che costituiscono parte del
decreto  di  autorizzazione  rilasciato per le specialita' medicinali
contenenti  acido gadoterico dovranno essere apportate immediatamente
per  il  Riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio
illustrativo  entro  centottanta  giorni dall'entrata in vigore della
presente determina.
  3.  Il  Riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto e il foglio
illustrativo delle specialita' medicinali contenenti acido gadoterico
autorizzate   con  procedura  di  autorizzazione  di  tipo  nazionale
successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto
dovranno  riportare  quanto  indicato  negli  allegati  I  e II della
presente determina.
  4.  Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno piu' essere
dispensate  al  pubblico  confezioni  che  non  rechino  le modifiche
indicate  dalla  presente  determina. Pertanto, entro la scadenza del
termine  indicato  dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal
commercio.
  La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 maggio 2007
                                               Il dirigente: Venegoni