IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
                     della giustizia tributaria

  Vista la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo;
  Visto  l'art.  24,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545;
  Visto l'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 575;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1999;
  Visto  l'art. 29 del regolamento interno approvato nella seduta del
7  gennaio  1997  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 1997;
  Visto  il  regolamento interno approvato nella seduta del 1° aprile
2003,  con  il quale sono state apportate le modifiche al regolamento
interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
  Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  provvedimento  generale del Garante della protezione dei
dati  personali  del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 23 luglio 2005);
  Vista  l'autorizzazione  del  Garante  della  protezione  dei  dati
personali  n.  7/2005, al trattamento dei dati giudiziari da parte di
privati,   di   enti  pubblici  economici  e  di  soggetti  pubblici,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;
  Considerata   la  necessita'  di  provvedere  ad  identificare,  in
conformita' agli articoli 20 e 47 del citato decreto legislativo, con
atto  di  natura  regolamentare  i  trattamenti  di  dati sensibili e
giudiziari  e  le  operazioni  eseguibili da parte degli uffici della
giustizia  tributaria  nell'ambito  dell'ordinaria  attivita', per il
perseguimento   di   finalita'   di   rilevante   interesse  pubblico
specificate per legge;
  Rilevato  che  per  «dati  sensibili» si intendono i dati personali
idonei  a  rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le convinzioni
religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere, le opinioni politiche,
l'adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati
personali  idonei  a  rivelare  lo stato di salute e la vita sessuale
mentre  i  «dati giudiziari» sono quelli riferibili ai dati personali
idonei  a  rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
da a)  a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre  2002,  n.  313,  in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai
sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
  Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi
per  l'interessato  le  operazioni svolte, in particolare, pressoche'
interamente  mediante  i  siti web, le interconnessioni e i raffronti
tra  banche  di  dati  gestite  da diversi titolari, oppure con altre
informazioni  sensibili  e giudiziarie detenute dal medesimo titolare
del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;
  Ritenuto   necessario   di  indicare  analiticamente  nelle  schede
allegate,  con  riferimento  alle  predette  operazioni  che  possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle
effettuate  da  questo  Organo  di  autogoverno  ed in particolare le
operazioni di comunicazione a terzi;
  Ritenuto  altresi'  di  indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie  che  questo  Consiglio  deve  necessariamente svolgere per
perseguire  le  finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
per  legge  (operazioni  di  raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
  Ritenuto  di  aver  verificato,  per i trattamenti di cui sopra, il
rispetto  dei  principi  e  delle  garanzie previste dall'art. 22 del
codice  in  materia di protezione dei dati personali, con particolare
riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati
sensibili   e   giudiziari   rispetto   alle   finalita'  perseguite,
all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento
delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per
legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare
l'effettuazione delle medesime operazioni;
  Vista  la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria in data 14 marzo 2006;
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data  22  febbraio  2007,  reso  ai  sensi  dell'art.  154,  comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
                             E m a n a:
                       il seguente regolamento
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  regolamento  e'  adottato, ai sensi dell'art. 20,
comma 2,  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di
garantire   la  raccolta  e  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e
giudiziari,  acquisiti  dal  Consiglio  riguardanti persone fisiche o
giuridiche,  secondo  criteri  conformi  alla normativa in materia di
tutela dei predetti dati.
  2.  I  trattamenti  per ragioni di giustizia direttamente correlati
alla  trattazione  giudiziaria di affari o di controversie, o che, in
materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale di
magistratura    hanno    una   diretta   incidenza   sulla   funzione
giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari,
non  vengono  identificati nel presente regolamento, in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.