IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  7  novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo  ad  un  programma  internazionale  per  l'energia firmato a
Parigi  il  18  novembre  1974  da  realizzarsi  attraverso l'Agenzia
internazionale per l'energia (AIE);
  Visto  il  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32 ed, in
particolare  gli  articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale
delle scorte di riserva;
  Vista  la  direttiva  comunitaria  98/93/CE  del  Consiglio  del 14
dicembre  1998,  recante  modifiche  alla  direttiva  68/414/CEE  del
Consiglio  del  20  dicembre  1968,  che stabilisce l'obbligo per gli
Stati  membri  dell'Unione  europea di mantenere un livello minimo di
scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente
l'attuazione   alla   direttiva  comunitaria  98/93/CE  sulle  scorte
petrolifere  di  riserva  e  l'adeguamento di esse anche al programma
internazionale per l'energia ed, in particolare, l'art. 4, comma 3, e
l'art.  9  del  decreto  legislativo  31  gennaio  2001,  n.  22, che
demandano ad apposito provvedimento amministrativo rispettivamente la
disciplina  delle  contabilizzazioni  dei  prodotti  petroliferi  nel
riepilogo  statistico  delle  scorte  nonche'  delle  possibilita' di
conversione  e  sostituzione  tra  prodotti e dei trasferimenti degli
stessi  e  la fissazione delle modalita' di trasmissione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relativi al
costo delle scorte;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
19 settembre  2002, n. 16995, registrato alla Corte dei conti in data
7  luglio  2003  con il quale si e' data attuazione al disposto degli
articoli  4, comma 3, e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n.
22;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  19  settembre  2002,  n. 16995, che
attribuisce  al  Ministero  delle attivita' produttive, ora Ministero
dello sviluppo economico la facolta' di sospendere la validita' delle
sostituzioni  tra  prodotti  finiti  e  delle  conversioni in materia
prima,  qualora  cio'  sia  richiesto  da  particolari difficolta' di
approvvigionamento   e   o   reperimento  sul  mercato  dei  prodotti
appartenenti alle tre categorie;
  Visto  il  decreto  del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio
2006,  n.  17325,  col  quale e' stata modificata la disciplina delle
sostituzioni  fra  prodotti  petroliferi  da  mantenere  come  scorta
d'obbligo in considerazione del progressivo incremento dei consumi di
prodotti  di  II  categoria sul mercato nazionale ed internazionale e
dell'inadeguatezza  mostrata  dal  sistema di flessibilita' operative
per  il  mantenimento  delle  scorte  stabilito  con  il  decreto  19
settembre 2002, n. 16995;
  Vista la lettera di messa in mora inviata il 12 dicembre 2006 dalla
Commissione  europea alla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226
del  Trattato  CE,  in  relazione  al mancato rispetto degli obblighi
comunitari  sul  livello  delle  scorte petrolifere per i prodotti di
categoria II;
  Considerato  che  il  primo  trimestre  di  attuazione  della nuova
disciplina  non  ha dato risultati tali da riportare lo stoccaggio di
prodotti   di  categoria  II  al  livello  richiesto  dagli  obblighi
comunitari;
  Ravvisata  pertanto  la  necessita'  di  procedere  con  urgenza ad
un'ulteriore  revisione  delle procedure previste per il mantenimento
delle  scorte  obbligatorie  di  prodotti petroliferi, a salvaguardia
della sicurezza degli approvvigionamenti nel rispetto della normativa
comunitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi
  L'art.  7,  lettera  b,  del  decreto  del Ministro delle attivita'
produttive 19 settembre 2002, n. 16995, disciplinante le modalita' di
conversione   tra   categorie  di  prodotti  e  materie  prime  e  di
sostituzione  tra  categorie di prodotti, gia' modificato dall'art. 1
del  decreto  31 luglio  2006,  n. 17325, e' ulteriormente modificato
come  segue:  «b. Le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o
esportazioni  e  lavorazioni  per  conto  di committenti esteri delle
categorie  I  e  III  possono essere sostituite con pari quantita' di
prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie rispettivamente
entro il limite massimo del 20% e del 30% dell'obbligo imposto.
  A decorrere dal 1° aprile 2007 le scorte derivanti dalle immissioni
al  consumo  e/o  esportazioni e lavorazioni per conto di committenti
esteri  della  II  categoria  non potranno piu' essere sostituite con
pari  quantita'  di  prodotti  finiti  appartenenti  alle  altre  due
categorie».