IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 45 e l'Allegato V, sezione B.; Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e, in particolare, gli articoli 20 e 43 nonche' l'Allegato XIII; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, gli articoli 8, 10, comma 3, 14, comma 8, e 34; Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1969, inerente il rivelatore da addizionare ai mosti con gradazione complessiva inferiore agli otto gradi ad ai vini aventi acidita' volatile superiore a quella stabilita; Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1997, n. 106, recante regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare comune; Considerato che l'art. 45 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'art. 43 del regolamento (CE) n. 1622/2000 prevedono che, nel caso di prodotti che non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, gli Stati membri hanno la facolta' di procedere all'aggiunta di denaturanti e indicatori onde meglio identificarli; Considerato che i citati articoli 8, 10, e 34 della legge n. 82/2006 prevedono che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della salute, siano stabilite le sostanze rivelatrici con cui denaturare i mosti con titolo alcolometrico volumico inferiore all'8 per cento in volume vinificati per l'invio alla distillazione, i vini con acidita' volatile superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria, i vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica, destinati agli acetifici o alle distillerie, ed i quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina da avviare alla distillazione, nonche' le modalita' da osservare per l'impiego di tali sostanze; Ritenuto necessario stabilire le sostanze rivelatrici con cui denaturare i mosti con titolo alcolometrico volumico inferiore all'8 per cento in volume vinificati per l'invio alla distillazione, i vini con acidita' volatile superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria, i vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica, destinati agli acetifici o alle distillerie, ed i quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina da avviare alla distillazione, nonche' le modalita' da osservare per l'impiego di tali sostanze; Decreta: Art. 1. 1. I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 82/2006, qualora separatamente vinificati per l'invio alla distillazione, sono denaturati, all'atto del loro ottenimento, con il cloruro di litio. 2. Il cloruro di litio, al fine di consentirne la corretta ed omogenea dispersione nella partita di mosto oggetto della denaturazione, deve essere perfettamente sciolto in una parte del mosto, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla partita stessa. 3. Il cloruro di litio, al termine delle operazioni di denaturazione, e' presente nei vini nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.