IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,   relativo   alla   nuova  organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo e, in particolare, l'art. 45 e l'Allegato V, sezione B.;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1622/2000 della Commissione del 24
luglio   2000,   che  fissa  talune  modalita'  di  applicazione  del
regolamento  (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del
mercato  vitivinicolo  e  che  istituisce un codice comunitario delle
pratiche   e  dei  trattamenti  enologici,  e,  in  particolare,  gli
articoli 20 e 43 nonche' l'Allegato XIII;
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del   Consiglio   dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Vista  la  legge  20  febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di
attuazione  della  normativa comunitaria concernente l'organizzazione
comune  di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, gli articoli 8,
10, comma 3, 14, comma 8, e 34;
  Visto  il  decreto  interministeriale  16 ottobre 1969, inerente il
rivelatore   da  addizionare  ai  mosti  con  gradazione  complessiva
inferiore  agli  otto  gradi  ad  ai  vini  aventi  acidita' volatile
superiore a quella stabilita;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 31 gennaio 1997, n.
106,   recante   regolamento   concernente   la   produzione   e   la
commercializzazione del sale alimentare comune;
  Considerato  che  l'art.  45  del  regolamento  (CE) n. 1493/1999 e
l'art.  43  del regolamento (CE) n. 1622/2000 prevedono che, nel caso
di prodotti che non possono essere offerti o avviati al consumo umano
diretto, gli Stati membri hanno la facolta' di procedere all'aggiunta
di denaturanti e indicatori onde meglio identificarli;
  Considerato  che  i  citati  articoli  8,  10,  e 34 della legge n.
82/2006  prevedono  che,  con  decreto  del  Ministro delle politiche
agricole  e forestali di concerto con il Ministro della salute, siano
stabilite  le  sostanze  rivelatrici  con  cui denaturare i mosti con
titolo  alcolometrico  volumico  inferiore  all'8 per cento in volume
vinificati  per  l'invio  alla  distillazione,  i  vini  con acidita'
volatile  superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria, i
vini  nei  quali e' in corso la fermentazione acetica, destinati agli
acetifici   o   alle  distillerie,  ed  i  quantitativi  di  prodotti
vitivinicoli  non  giustificati  dalla  documentazione  di cantina da
avviare  alla  distillazione,  nonche'  le modalita' da osservare per
l'impiego di tali sostanze;
  Ritenuto  necessario  stabilire  le  sostanze  rivelatrici  con cui
denaturare  i mosti con titolo alcolometrico volumico inferiore all'8
per cento in volume vinificati per l'invio alla distillazione, i vini
con  acidita'  volatile  superiore ai limiti previsti dalla normativa
comunitaria,  i  vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica,
destinati  agli  acetifici  o  alle distillerie, ed i quantitativi di
prodotti   vitivinicoli  non  giustificati  dalla  documentazione  di
cantina  da  avviare  alla  distillazione,  nonche'  le  modalita' da
osservare per l'impiego di tali sostanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento
in  volume,  di  cui  all'art.  8,  comma 1,  della legge n. 82/2006,
qualora separatamente vinificati per l'invio alla distillazione, sono
denaturati, all'atto del loro ottenimento, con il cloruro di litio.
  2.  Il  cloruro  di  litio,  al  fine di consentirne la corretta ed
omogenea   dispersione   nella   partita   di   mosto  oggetto  della
denaturazione,  deve  essere  perfettamente  sciolto in una parte del
mosto,  prima  di  essere  aggiunto  e  accuratamente  mescolato alla
partita stessa.
  3.   Il   cloruro   di   litio,  al  termine  delle  operazioni  di
denaturazione,  e' presente nei vini nella misura compresa tra 5 e 10
grammi per ogni cento litri di prodotto.