IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1898/2006  della  Commissione del
14 dicembre  2006  recante  modalita' di applicazione del regolamento
(CE)  n.  510/2006  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle
indicazioni  geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari;
  Vista  la  circolare 28 giugno 2000, n. 4, recante modalita' per la
presentazione  delle  istanze di registrazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5
del  regolamento (CEE) n. 2081/92 per l'individuazione delle relative
procedure amministrative;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006 recante «procedura a
livello  nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006»;
  Considerato  che  il  regolamento  (CE)  510/2006  ha  abrogato  il
regolamento (CEE) 2081/92;
  Vista   la   legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  che  all'art.  1,
comma 1051,  istituisce  il  contributo  destinato a coprire le spese
sostenute  in  occasione  dell'esame  delle  domande di registrazione
delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle
richieste  di  cancellazione  presentate  a  norma  dell'art.  18 del
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Preso  atto  degli  accordi tra Ministro ed assessori competenti in
materia, assunti nella riunione del 24 gennaio 2007;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione
del 10 maggio 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per   Ministero,   il   Ministero   delle  politiche  agricole
alimentari e forestali;
    b) per regione, la regione o provincia autonoma ovvero le regioni
o  provincia  autonoma  sul  cui  territorio  insiste  la  produzione
interessata alla registrazione.