IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b) e 4, comma 1; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», e, in particolare, l'art. 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Accademia navale di Livorno, l'Accademia militare di Modena e le Universita' di Pisa e di Modena-Reggio Emilia; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali», e, in particolare, l'art. 154; Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 4 aprile 2007; Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2007-2008, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della predetta legge n. 264/1999; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali 1. Per l'anno accademico 2007/2008, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 indicati agli articoli seguenti, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.