IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181,  «Disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei Ministeri», convertito in legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino
della disciplina in materia sanitaria»;
  Vista  la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi
ai  corsi  universitari», e, in particolare, gli articoli 1, comma 1,
lettere a) e b) e 4, comma 1;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari»;
  Visto  il  decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche
al  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
  Visti  i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, con
i  quali  sono  state  determinate,  rispettivamente, le classi delle
lauree e delle lauree specialistiche universitarie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 aprile  2001, con il quale sono
state   determinate   le  classi  delle  lauree  universitarie  delle
professioni sanitarie;
  Vista  la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo», e, in particolare, l'art. 26;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in materia di
immigrazione»;
  Vista   la   legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  «legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686,  «Norme  di  esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
  Vista  la  legge  2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi»;
  Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola superiore di
studi  universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Accademia
navale di Livorno, l'Accademia militare di Modena e le Universita' di
Pisa e di Modena-Reggio Emilia;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 «Codice in
materia di dati personali», e, in particolare, l'art. 154;
  Visto  il  parere  reso  dal  Garante  per  la  protezione dei dati
personali in data 4 aprile 2007;
  Ritenuta   la   necessita'   di  definire,  per  l'anno  accademico
2007-2008,  le  modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai
corsi  di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettere a) e b) della predetta
legge n. 264/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1.  Per l'anno accademico 2007/2008, l'ammissione degli studenti ai
corsi  di  laurea  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della
legge  2 agosto 1999, n. 264 indicati agli articoli seguenti, avviene
previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di
cui al presente decreto.